Sentenza n. 811/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'avviso di selezione pubblica per titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di n. 2 incarichi ex art. 15-octies D.lgs. 502/92 per le seguenti figure: n. 1 Biologo Nutrizionista; n. 1 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso DSM Centro Metabolè per la realizzazione del progetto: Linea di intervento per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell'alimentazione (DNA) - annualità 2022 - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1984 del 7.11.2023, nella parte riferita al “Biologo nutrizionista”; - della nota prot. 178071 del 28.11.2023 dell’ASP di Agrigento, inviata in riscontro alla richiesta di rettifica in autotutela del predetto avviso del 24.11.2023 dal ricorrente Ordine; - di ogni altro atto connesso o consequenziale. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 aprile 2024: - della Deliberazione n. 401 del 22.02.2024 dell’ASP di Agrigento con la quale si è dato corso alla procedura suddetta. C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 maggio 2025: - della Deliberazione n. 492 del 13.3.2025 della ASP di Agrigento. D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 ottobre 2025: - della Deliberazione n. 1770 del 5.9.2025, con la quale l’ASP resistente ha dato definitivo sviluppo alla procedura suddetta, attraverso l’approvazione della graduatoria ai fini dell’immissione in servizio dei vincitori, nonché della Deliberazione n. 2155 del 23.10.2025, con la quale si è addivenuti al conferimento dell’incarico da parte della ASP in favore della controinteressata Milazzo Irene e di ogni atto ad essa presupposto e connesso, ivi compresa la nota 126945 del 7.8.2025 della UOC Risorse Umane, con la quale è stato trasmesso il verbale contenente la graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di biologo nutrizionista presso l’ASP di Agrigento e successivi atti di prosecuzione della procedura, approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso e i successivi atti della procedura sostenendo che le attività nutrizionali e dietetiche previste dal progetto sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione fossero riservate al dietista e che, pertanto, non potesse essere selezionato un biologo nutrizionista. Sono state dedotte la violazione della disciplina della professione sanitaria del dietista, in particolare del D.M. n. 744/1994, delle linee regionali sul contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e delle norme sulla tutela delle competenze professionali, nonché il rischio di esercizio abusivo della professione. L’Ordine ha inoltre sostenuto che le linee regionali contemplassero il solo dietista nel team interprofessionale e che l’amministrazione avrebbe dovuto riesaminare in autotutela l’avviso. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’erronea proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anziché al Presidente della Regione Siciliana, il difetto di legittimazione e interesse dell’Ordine e la mancata impugnazione del decreto assessoriale regionale che prevedeva il reclutamento del biologo nutrizionista.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa all’erronea proposizione originaria del ricorso straordinario. Sebbene gli atti dell’ASP fossero atti regionali e il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, comma 4, dello Statuto regionale, la successiva opposizione dell’Ordine dei Biologi e la trasposizione davanti al TAR competente hanno emendato l’errore, senza pregiudizio per le parti o per il riparto di competenza. Il Ministero della Salute è stato estromesso per carenza di legittimazione passiva, poiché nessun atto impugnato era riconducibile al Ministero e la procedura era stata gestita autonomamente dall’ASP. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha affermato che le attività di valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici e di determinazione della dieta, anche in presenza di patologie, non sono riservate in via esclusiva al dietista, ma rientrano anche nelle competenze del biologo iscritto alla sezione A dell’albo e adeguatamente formato. Il biologo nutrizionista e il dietista hanno percorsi e ambiti professionali distinti, ma competenze parzialmente sovrapponibili e integrabili nell’ambito di équipe interdisciplinari. I requisiti previsti dall’avviso, consistenti in una formazione biologica o in scienze della nutrizione umana con abilitazione in biologia, erano coerenti con il profilo professionale richiesto. È stata inoltre ritenuta legittima la prosecuzione della procedura nonostante il contenzioso, non essendo stata adottata alcuna misura cautelare e sussistendo l’urgenza di utilizzare il finanziamento regionale. La scelta dei profili professionali da impiegare nell’attuazione del progetto è stata ricondotta alla discrezionalità amministrativa, non sindacabile in assenza di manifesta irragionevolezza o travisamento. Il richiamo alle linee regionali che menzionavano il dietista non imponeva l’esclusione del biologo nutrizionista, poiché le diverse professionalità possono concorrere in modo complementare. Il ricorso e tutti i motivi aggiunti sono stati respinti, con salvezza degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
i controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere [...] che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale
La disposizione consente la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio giurisdizionale su opposizione del controinteressato; nel caso concreto la trasposizione ha consentito di superare l’errore relativo all’individuazione dell’organo competente in sede straordinaria.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente [...] l’atto di costituzione in giudizio
La norma disciplina la prosecuzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione del controinteressato.
art. 23, comma 4, R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2
Per gli atti regionali siciliani il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere proposto al Presidente della Regione Siciliana, anziché al Presidente della Repubblica.
art. 15-octies d.lgs. 502/1992
La disposizione è richiamata quale base dell’autonomia gestionale e organizzativa dell’ASP nella procedura di reclutamento.
art. 3 l. 396/1967
valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo
La previsione ricomprende nella professione di biologo le attività relative alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo.
art. 9 l. 3/2018
È richiamato per l’inquadramento del biologo tra le professioni sanitarie sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute.
art. 4 d.m. 29 marzo 2001
È richiamato per l’inquadramento del dietista tra le professioni tecnico-sanitarie.
art. 31 d.P.R. 328/2001
È richiamato quale disciplina coerente con il riconoscimento delle competenze del biologo in materia nutrizionale.
art. 348 c.p.
È richiamato dal ricorrente per sostenere il rischio di esercizio abusivo della professione, rischio ritenuto insussistente alla luce della sovrapposizione parziale delle competenze del biologo nutrizionista e del dietista.
Massime di principio
- Le attività di valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e di determinazione di diete, anche in relazione a patologie accertate, non sono riservate in via esclusiva al dietista, potendo rientrare anche nelle competenze del biologo iscritto alla sezione A dell’albo e munito di adeguata formazione in biologia o scienze della nutrizione umana.
- La distinzione tra professioni sanitarie diverse non implica necessariamente una generale esclusività monopolistica delle rispettive competenze: sono ammissibili ambiti di concorrenza parziale e di interdisciplinarietà, purché siano rispettati i limiti derivanti dalla formazione e dall’abilitazione professionale.
- La scelta dell’amministrazione sanitaria circa i profili professionali da impiegare nell’attuazione di uno specifico progetto rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento o altri vizi concreti della decisione.
- La trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario originariamente indirizzato all’organo incompetente può essere ritenuta procedibile quando l’opposizione del controinteressato individua correttamente il giudice competente e non risultano lesi né il riparto di competenza né le garanzie processuali delle parti.
- La prosecuzione di una procedura amministrativa durante la pendenza di un ricorso non è di per sé illegittima in assenza di una misura cautelare che sospenda gli atti impugnati, specialmente quando l’amministrazione motivi l’urgenza con la necessità di utilizzare risorse finanziarie vincolate.
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