Cassazione Penale, Sentenza n. 25792/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale lamentando: violazione di legge e vizi di motivazione circa la ritenuta omissione della tenuta delle scritture contabili nel triennio anteriore al fallimento, sostenendo che la contabilità era effettivamente tenuta e parte della documentazione era stata consegnata al curatore; omissione di adeguata considerazione delle dichiarazioni della teste Scalvini e del consulente esterno Turpia (che avrebbe tenuto la contabilità), nonché dell'esistenza di un rapporto fiduciario che giustificherebbe l'affidamento; mancata considerazione dell'elemento soggettivo doloso e richiesta di riconsiderazione della misura della pena, della mancata concessione della sospensione condizionale e del riconoscimento dell'estinzione, già documentata, di una precedente condanna (pregressa con patteggiamento) rilevante ai fini della recidiva e del calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene i motivi nel complesso infondati: conferma la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui alla procedura fallimentare sono pervenuti solo alcuni libri (libro giornale parzialmente incompleto per 2011-2012) e mancava il libro inventari per il triennio rilevante; rileva che la collaborazione con il consulente esterno si era interrotta nel 2011 e che la tenuta dei libri era comunque conservata in sede e/o gestita da incaricati, mentre l'imputato ammetteva di essersi disinteressato della contabilità, perciò non lo esimeva dall'obbligo di vigilanza. La Corte evidenzia la presunzione semplice di correttezza dei dati e la necessità di una prova rigorosa per allegare l'esonero. Pur non accogliendo le censure che conducevano al proscioglimento nel merito, la Corte rileva che il reato si è estinto per prescrizione il 9 maggio 2022: la recidiva specifica contestata doveva essere esclusa (perché la precedente condanna non era divenuta definitiva prima del fatto e perché quella precedente si era estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.), con la conseguenza che il termine di prescrizione era già corso. Non essendovi elementi per proscioglimento, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Legge fallimentare
La norma impone la tenuta di specifiche scritture contabili; l'omessa o incompleta tenuta dei libri obbligatori nel triennio anteriore al fallimento integra il reato di bancarotta semplice documentale; la valutazione si concentra sui libri riferiti al periodo di rilevanza penale.
Codice penale
Le disposizioni sulla recidiva richiedono che la condanna precedente sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto per poter incidere sul titolo di responsabilità e sul calcolo della prescrizione; se la precedente condanna non è definitiva o i suoi effetti si sono estinti, la recidiva non opera.
Codice di procedura penale
La pronuncia di estinzione del reato relativa al patteggiamento precedente ha effetto sull'efficacia penale della condanna anche ai fini della valutazione della recidiva; l'estinzione influisce sul computo dei termini di prescrizione.
Massime di principio
- L'amministratore o il titolare d'impresa è responsabile della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili anche se l'attività è delegata: la mera delega non esonera dall'obbligo di vigilanza e controlli e la responsabilità può emergere dalla mancata istituzione o dall'incompletezza dei libri obbligatori.
- Per il reato di bancarotta documentale è decisivo il possesso/assenza dei libri relativi al triennio anteriore al fallimento; documentazione prodotta riferita ad anni non pertinenti o incompleta non esclude l'integrazione del reato.
- La recidiva richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima del nuovo fatto; se il titolo precedente è estinto (anche per effetto del patteggiamento), la recidiva non può essere applicata e ciò può incidere sul calcolo della prescrizione.
- La prescrizione estinta prima della sentenza d'appello comporta l'annullamento della condanna senza rinvio quando non sussistono elementi per il proscioglimento nel merito.
- In situazioni simili, è cruciale conservare e produrre la documentazione contabile relativa al periodo penalmente rilevante e dimostrare, con prove rigorose, l'effettiva vigilanza e l'assenza di colpa dell'amministratore per allegare un'esenzione di responsabilità.
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