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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25792/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale lamentando: violazione di legge e vizi di motivazione circa la ritenuta omissione della tenuta delle scritture contabili nel triennio anteriore al fallimento, sostenendo che la contabilità era effettivamente tenuta e parte della documentazione era stata consegnata al curatore; omissione di adeguata considerazione delle dichiarazioni della teste Scalvini e del consulente esterno Turpia (che avrebbe tenuto la contabilità), nonché dell'esistenza di un rapporto fiduciario che giustificherebbe l'affidamento; mancata considerazione dell'elemento soggettivo doloso e richiesta di riconsiderazione della misura della pena, della mancata concessione della sospensione condizionale e del riconoscimento dell'estinzione, già documentata, di una precedente condanna (pregressa con patteggiamento) rilevante ai fini della recidiva e del calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ritiene i motivi nel complesso infondati: conferma la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui alla procedura fallimentare sono pervenuti solo alcuni libri (libro giornale parzialmente incompleto per 2011-2012) e mancava il libro inventari per il triennio rilevante; rileva che la collaborazione con il consulente esterno si era interrotta nel 2011 e che la tenuta dei libri era comunque conservata in sede e/o gestita da incaricati, mentre l'imputato ammetteva di essersi disinteressato della contabilità, perciò non lo esimeva dall'obbligo di vigilanza. La Corte evidenzia la presunzione semplice di correttezza dei dati e la necessità di una prova rigorosa per allegare l'esonero. Pur non accogliendo le censure che conducevano al proscioglimento nel merito, la Corte rileva che il reato si è estinto per prescrizione il 9 maggio 2022: la recidiva specifica contestata doveva essere esclusa (perché la precedente condanna non era divenuta definitiva prima del fatto e perché quella precedente si era estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.), con la conseguenza che il termine di prescrizione era già corso. Non essendovi elementi per proscioglimento, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare

    La norma impone la tenuta di specifiche scritture contabili; l'omessa o incompleta tenuta dei libri obbligatori nel triennio anteriore al fallimento integra il reato di bancarotta semplice documentale; la valutazione si concentra sui libri riferiti al periodo di rilevanza penale.

  • Codice penale

    Le disposizioni sulla recidiva richiedono che la condanna precedente sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto per poter incidere sul titolo di responsabilità e sul calcolo della prescrizione; se la precedente condanna non è definitiva o i suoi effetti si sono estinti, la recidiva non opera.

  • Codice di procedura penale

    La pronuncia di estinzione del reato relativa al patteggiamento precedente ha effetto sull'efficacia penale della condanna anche ai fini della valutazione della recidiva; l'estinzione influisce sul computo dei termini di prescrizione.

Massime di principio

  • L'amministratore o il titolare d'impresa è responsabile della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili anche se l'attività è delegata: la mera delega non esonera dall'obbligo di vigilanza e controlli e la responsabilità può emergere dalla mancata istituzione o dall'incompletezza dei libri obbligatori.
  • Per il reato di bancarotta documentale è decisivo il possesso/assenza dei libri relativi al triennio anteriore al fallimento; documentazione prodotta riferita ad anni non pertinenti o incompleta non esclude l'integrazione del reato.
  • La recidiva richiede che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima del nuovo fatto; se il titolo precedente è estinto (anche per effetto del patteggiamento), la recidiva non può essere applicata e ciò può incidere sul calcolo della prescrizione.
  • La prescrizione estinta prima della sentenza d'appello comporta l'annullamento della condanna senza rinvio quando non sussistono elementi per il proscioglimento nel merito.
  • In situazioni simili, è cruciale conservare e produrre la documentazione contabile relativa al periodo penalmente rilevante e dimostrare, con prove rigorose, l'effettiva vigilanza e l'assenza di colpa dell'amministratore per allegare un'esenzione di responsabilità.

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