Ordinanza n. 1943/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: della graduatoria finale pubblicata sul sito istituzionale in data 4 novembre 2025 relativa al “Concorso pubblico per esami per il reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nell’ Area dei Funzionari, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione-Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, relativa al profilo Sigla AC – Sedi centrali: n. 35 posti nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati vincitori; del verbale n.4 della Commissione esaminatrice; del verbale n. 6 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha ritenuto corretti i quesiti della prova scritta e le relative risposte; del questionario con l’esito della prova scritta comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente lesivo laddove reca due quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione; della lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierno ricorrente; degli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione della prova scritta con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente attribuzione dei punteggi spettanti, rideterminazione del punteggio finale in misura non inferiore a punti 21,1, ovvero, in via subordinata, all’annullamento dei quesiti viziati, con ogni conseguente effetto sulla posizione del ricorrente in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso, verbali della commissione esaminatrice, questionario della prova scritta e quesiti contestati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale relativa al profilo AC del concorso per 300 funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella parte in cui non lo include tra i vincitori, nonché gli atti della commissione e il questionario della prova scritta. Ha contestato due quesiti, deducendo che fossero errati, incompleti, ambigui e mal formulati, chiedendo la rivalutazione della prova, l’attribuzione dei punteggi spettanti e, in subordine, l’annullamento dei quesiti viziati. In particolare, ha contestato il quesito n. 11, relativo alla metodologia che consente di reperire, verificare, archiviare, elaborare, rappresentare su mappe e aggiornare le informazioni territoriali, per il quale l’Amministrazione aveva indicato come corretta la risposta “SIT”. Secondo il ricorrente, la definizione corrisponderebbe invece al GIS, mentre il SIT non identificherebbe una metodologia in senso proprio. Il Ministero, richiamando chiarimenti del Formez, ha sostenuto che SIT o SIG designerebbe il sistema informativo territoriale o geografico complessivo e che il GIS costituirebbe soltanto la componente hardware-software del sistema.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto insufficienti, allo stato, le spiegazioni dell’Amministrazione, poiché meramente assertive, prive di riferimenti alla letteratura scientifica e fondate su una distinzione tra SIG e GIS che presenta una sostanziale coincidenza nominale, salvo la diversa lingua utilizzata. Per accertare se gli acronimi SIT e GIS siano univocamente riferibili a concetti distinti e, in caso affermativo, se possano entrambi indicare la metodologia descritta nel quesito, ha disposto una verificazione affidata a un esperto da indicarsi dal Rettore dell’Università degli studi “Sapienza” di Roma. Il verificatore dovrà depositare una relazione tecnica, corredata dai riferimenti di letteratura scientifica, entro quindici giorni dalla nomina. Il TAR ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, individuando quali controinteressati tutti i candidati collocati nella graduatoria interessata. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026; le spese sono state rinviate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base per la verificazione tecnica disposta dal Collegio.
art. 35 c.p.a.
Richiamato per la conseguenza dell’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della necessità di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando la correttezza di un quesito concorsuale dipende dalla distinzione tra nozioni tecnico-scientifiche controverse, le spiegazioni dell’amministrazione non possono limitarsi ad affermazioni assertive, ma devono essere supportate da riferimenti scientifici verificabili e pertinenti.
- Il giudice amministrativo può disporre una verificazione quando, per decidere sulla legittimità di un quesito concorsuale, occorre accertare il significato tecnico-scientifico degli acronimi o delle nozioni impiegate e la loro eventuale univocità nel linguaggio specialistico.
- La verificazione deve essere formulata mediante quesiti specifici, diretti sia ad accertare se le nozioni controverse designino oggetti distinti, sia a stabilire se esse siano entrambe riconducibili alla definizione contenuta nel quesito impugnato.
- Quando l’annullamento della graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati nella graduatoria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione.
- L’omesso compimento, nel termine perentorio stabilito dal giudice, degli adempimenti necessari per l’integrazione del contraddittorio può determinare l’improcedibilità del ricorso.
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