Cassazione Penale, Sentenza n. 48279/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per vizi di motivazione (omessa considerazione di argomentazioni d'appello, travisamento degli elementi probatori, illogicità e contraddittorietà), contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sostenendo di non essere residente a Lignano e di non far parte del nucleo familiare originario all'atto della domanda di contributo, negava il dolo (errore di interpretazione di norme extrapenali e richiamo all'art. 47 c.p.), chiedeva la riclassificazione nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. e riteneva eccessiva la pena e non valutate adeguatamente le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse immune da vizi e che i rilievi difensivi si limitassero a proporre una diversa valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità soprattutto in presenza di una "doppia conforme". Ha confermato che vi erano elementi concreti (testimonianze, sopralluoghi, consumi utenze, dichiarazioni false) idonei a provare la residenza diversa e il doloso progetto di ottenere indebitamente il contributo; ha inoltre considerato corretta la qualificazione come truffa aggravata, in presenza di artifici e di autocertificazioni mendaci. Ha confermato la congruità della pena e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte resistente.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Distinzione tra fattispecie di art. 316-ter e delitto di truffa: l'art. 316-ter riguarda condotte marginali senza induzione in errore dell'ente erogatore; nel caso in esame la Corte ha ritenuto invece presenti artifici e dichiarazioni mendaci, giustificando l'applicazione della fattispecie di truffa aggravata
art. 640-bis cod. pen. (delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Il giudice ha valorizzato l'autocertificazione mendace e le condotte ulteriori (richiesta di trasferimento di residenza, ISEE ottenuto con informazioni false) come artifici idonei a integrare la truffa aggravata in danno di ente pubblico
art. 47 cod. pen., terzo comma
La dedotta interpretazione difensiva (errore derivante da interpretazione di norme extrapenali escludente la colpevolezza) è stata ritenuta non applicabile: un errore d'interpretazione di norme extrapenali non scusa la condotta quando risulta provato il progetto doloso e le dichiarazioni mendaci
art. 616 cod. proc. pen.
Consentendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo anche una somma equitativamente fissata di euro 3.000
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e conferma in appello), la Corte di cassazione verifica la coerenza logico-formale della motivazione ma non può riformare la valutazione delle prove salvo palese e incontestabile travisamento della prova.
- Il vizio di travisamento della prova ha un ambito ristretto: occorre dimostrare con specificità che il significante probatorio è stato riportato in modo macroscopicamente difforme rispetto al contenuto fattuale; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle stesse risultanze.
- La mera difficoltà interpretativa di norme extrapenali o un errore di interpretazione non escludono la responsabilità penale se è provato che l'agente ha adottato artifici o dichiarazioni mendaci con intento doloso.
- Per i contributi pubblici, l'autocertificazione mendace e le condotte aggiuntive idonee ad agevolare l'ottenimento dell'erogazione possono integrare la fattispecie di truffa aggravata, anche se esistono disposizioni specifiche su controlli successivi da parte dell'ente erogatore.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti sono valutazioni tipicamente discrezionali svolte dal giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
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