Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23164/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge perché il G.U.P. non aveva motivato il necessario "vincolo di pertinenzialità" tra la somma di 560 euro trovata nella sua disponibilità e il reato contestato (detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ex art. 73 DPR 309/90). Tale nesso era, secondo il ricorrente, indispensabile per legittimare la confisca del denaro, misura facoltativa nel caso di detenzione e non espressamente oggetto dell'accordo di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 560 euro, rinviando il giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Brindisi. La Corte ha stabilito che, ai fini della confisca ex art. 240 c.p., è necessario un nesso di pertinenzialità tra il danaro e il reato contestato; nel caso concreto l'imputazione riguardava mera detenzione ai fini di spaccio e non una contestata cessione, quindi la motivazione della confisca non ha dimostrato tale nesso. Tuttavia la Corte ha precisato che il G.U.P., nel riesaminare la questione, dovrà valutare se la somma sia confiscabile con le altre forme previste (confisca "per equivalente" ex art. 73, comma 7-bis DPR 309/90 o la confisca allargata/ex art. 240bis c.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso di patteggiamento la confisca può essere disposta ma l'eventuale misura va adeguatamente motivata e può essere sindacata in Cassazione nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 240 c.p. (confisca del profitto)

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte ricorda che per applicarla al danaro è necessario ravvisare il nesso di pertinenzialità fra la somma ed il reato contestato.

  • art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90 (illecita detenzione di stupefacenti e fattispecie aggravate)

    Norme che definiscono il reato contestato: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione. La Corte distingue tra mera detenzione a fini di spaccio e contestata cessione; la diversa qualificazione incide sulla possibilità di confiscare il danaro come "provento".

  • art. 73 comma 7-bis D.P.R. 309/90

    "7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"

    Introduce la possibilità, nel patteggiamento, della confisca "per equivalente" quando la confisca diretta non è possibile; la Corte rinvia al G.U.P. la valutazione se tale forma di confisca sia applicabile nel caso concreto.

  • art. 85 D.P.R. 309/90

    "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale"

    Richiama l'applicabilità dell'art. 240bis c.p. (confisca "allargata") alle condanne/patteggiamenti per i delitti previsti dall'art. 73, offrendo un ulteriore strumento di confisca quando emerge sproporzione tra beni e redditi.

  • art. 240bis c.p. (confisca per sproporzione / allargata)

    "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito..."

    Consente la confisca di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati se il condannato non ne giustifica la provenienza; la Corte indica che il G.U.P. dovrà valutare se tale strada sia percorribile nel caso concreto.

  • art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.

    Limita la ripetizione del motivo in cassazione; la Corte segnala che il ricorso è stato esposto nei limiti richiesti da tale norma.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)

    Richiamato per precisare che, nel patteggiamento, la sentenza è sindacabile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale quando la misura non discende dall'accordo tra le parti.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel testo in relazione alle conclusioni del P.G.; non incide direttamente sul merito della confisca ma sul procedimento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Indica i limiti di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento quando le misure siano frutto dell'accordo; la Corte precisa che non è il caso perché la confisca non risultava frutto di accordo.

Massime di principio

  • La confisca del denaro come "profitto del reato" (art. 240 c.p.) richiede un nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato specificamente contestato; senza contestazione circostanziata di cessione non si può presumere automaticamente che il denaro sia provento di spaccio.
  • Nel giudizio di patteggiamento la confisca disposta deve essere adeguatamente motivata; in mancanza la decisione è impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Se la confisca diretta del denaro non è giustificabile, il giudice può comunque valutare altre forme di confisca previste dalla normativa antimafia/antiprofitto: la confisca "per equivalente" ex art. 73, comma 7-bis DPR 309/90 e la confisca "allargata" ex art. 240bis c.p. (richiamata dall'art. 85 DPR 309/90), valutando la sproporzione tra beni e redditi o l'impossibilità di confiscare il bene direttamente.
  • La mera presenza di elementi indiziari (es. fogli manoscritti, appunti contabili) può contribuire a ricostruire l'esistenza di attività di spaccio, ma il giudice deve comunque collegare in modo specifico e circostanziato tali elementi alla somma oggetto di sequestro per poterla confiscare come provento.
  • Nelle situazioni analoghe è opportuno che l'accusa specifichi e provi la relazione temporale e materiale tra le somme rinvenute e l'attività di cessione contestata; in alternativa, valutare la strada della confisca per equivalente o della confisca per sproporzione con adeguata istruttoria probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.