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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21708/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La lite nasce da un'assemblea condominiale convocata nel 2021 per discutere, tra l'altro, la ripartizione delle spese del cortile condominiale, utilizzato anche da proprietari di box e da un edificio limitrofo. Dopo la redazione manoscritta del verbale assembleare, l'amministratore fece trasmettere ai condomini una versione dattiloscritta che riportava espressioni considerate dal condomino lesive della sua reputazione, perché lasciavano intendere che egli non pagasse le spese condominiali e che si impegnasse a far revocare l'amministratore tramite la raccolta di deleghe. Il condomino chiese il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c.; l'amministratore resistette sostenendo la corrispondenza del verbale a quanto accaduto, l'assenza di querela di falso o impugnazione del verbale e la scriminante del diritto di critica e dei doveri di ufficio. In via riconvenzionale chiese a sua volta il risarcimento per la frase attribuitagli in assemblea, "l'arch. Giuliani non è un amministratore". Il Giudice di Pace accolse la domanda del condomino e rigettò la riconvenzionale; il Tribunale confermò. In cassazione l'amministratore ha proposto quattro motivi: omesso esame della coincidenza tra verbale e fatti accaduti; violazione delle norme invocate e del diritto di critica; omesso esame delle prove testimoniali e del danno; difetto di motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per i primi e terzi motivi, che si trattasse di decisione doppia conforme e che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; per il secondo motivo ha osservato che il giudice di merito aveva escluso in fatto l'esimente del diritto di critica, rilevando che la diffusione del verbale conteneva espressioni non necessarie all'informazione dei condomini, personalizzate e idonee a denigrare il singolo condomino, eccedendo continenza e pertinenza; per il quarto motivo ha rilevato che il rigetto della domanda riconvenzionale era fondato sull'assenza di prova di concrete conseguenze dannose, accertamento in fatto non censurabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale di responsabilità aquiliana per la domanda risarcitoria da diffamazione.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto non configurabile perché le censure miravano a una rivalutazione del merito; inoltre operava la preclusione della doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è ammissibile se non si deduce una divergenza tra le motivazioni dei giudici di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono state dichiarate inammissibili perché in realtà volte a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • artt. 1129–1130 c.c.

    Invocati dal ricorrente a sostegno dei doveri dell'amministratore, ma non ritenuti decisivi poiché il giudice di merito ha escluso in fatto la scriminante del diritto di critica.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato quale parametro della pretesa diffamazione, ma la censura non è stata accolta perché atteneva alla valutazione di fatto della offensività delle espressioni diffuse.

  • art. 21 Cost.

    Invocato a fondamento della libertà di critica, ma la Corte ha confermato il giudizio di merito che ne aveva escluso l'operatività per difetto di continenza e pertinenza.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di decisione doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo incontra un ulteriore limite di ammissibilità, salvo specifica deduzione della diversità delle motivazioni delle sentenze di merito.
  • La scriminante del diritto di critica non opera quando la comunicazione, pur inserita in un contesto conflittuale, contenga espressioni personalizzate, non necessarie all'informazione dei destinatari e idonee a suggerire condotte indebitamente denigratorie, così da eccedere i limiti di continenza e pertinenza.
  • La divulgazione a una pluralità di soggetti di un verbale contenente aggiunte o puntualizzazioni lesive della reputazione di un singolo può integrare fonte autonoma di danno alla reputazione, distinta dal mero clima conflittuale dell'assemblea.
  • La domanda riconvenzionale di risarcimento per lesione della reputazione richiede la prova specifica di concrete conseguenze pregiudizievoli, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'offesa.

Come è indicizzato

MaterieDanno non patrimonialeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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