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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15976/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto lavorativo prestato da una lavoratrice presso un'azienda ospedaliera pubblica dal 2007 al 2008, in forza di plurimi contratti di somministrazione e relative proroghe stipulati tramite due agenzie interinali. La lavoratrice aveva chiesto al Tribunale di accertare la nullità dei contratti per difetto di causa e di forma e per superamento del limite dei 36 mesi, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato diretto con la pubblica amministrazione e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale aveva accolto parzialmente il gravame della lavoratrice. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso in appello e del decreto di comparizione non fosse semplicemente nulla, ma inesistente, perché il notificante aveva errato nell'individuazione del luogo di notifica e l'atto non era stato consegnato; secondo la ricorrente, ciò rendeva impossibile la rinnovazione disposta dalla Corte d'appello, essendo maturata la decadenza dall'impugnazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 331 c.p.c. e il difetto di motivazione, assumendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti anche dell'altra società utilizzatrice/fornitrice del lavoro, in ragione di un litisconsorzio sostanziale e processuale originario o sopravvenuto. Il terzo motivo non viene esaminato nel testo riportato, perché assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notifica dell'atto di appello fosse inesistente e non semplicemente nulla, poiché l'errore sull'indirizzo del destinatario aveva impedito la consegna dell'atto e tale errore era imputabile al notificante. Ha escluso che operasse il meccanismo di rinnovazione/riattivazione della notifica richiamato dalla giurisprudenza, perché presuppone un esito negativo non imputabile alla parte notificante. Conseguentemente ha ritenuto che la parte appellante fosse decaduta dall'impugnazione e che la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato; per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di appello e di cassazione sono state compensate per la complessità delle questioni processuali affrontate.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione presuppone una notificazione nulla o comunque un esito negativo non imputabile al notificante; non può essere disposta quando la mancata notifica derivi da un errore imputabile alla parte che notifica e l'atto non sia mai stato consegnato.

  • art. 331 c.p.c.

    il motivo relativo all'integrazione del contraddittorio è rimasto assorbito e non è stato esaminato nel merito.

  • art. 382 c.p.c.

    la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio perché la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 92 c.p.c.

    le spese dei giudizi di appello e di cassazione sono state compensate in ragione della complessità delle questioni processuali.

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente, e non semplicemente nulla, quando manca una delle sue componenti essenziali, in particolare quando l'atto non giunge a consegna e la trasmissione risulta solo tentata.
  • L'errore nell'individuazione dell'indirizzo del destinatario è imputabile al notificante quando dipende da una formalità che rientra nella sua disponibilità; in tale ipotesi non opera il meccanismo di sanatoria mediante rinnovazione della notifica.
  • La riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio a seguito di esito negativo è utile solo se l'insuccesso iniziale non sia imputabile alla parte che notifica.
  • Se l'impugnazione non è validamente proposta per inesistenza della notifica, la sentenza di primo grado passa in giudicato e il giudice di appello deve prenderne atto, con cassazione senza rinvio della sentenza erroneamente pronunciata sull'appello.
  • Le questioni sull'integrazione del contraddittorio restano assorbite quando la decisione viene definita su un vizio processuale che rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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