Cassazione Penale, Sentenza n. 7906/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2022 del Tribunale di Bologna (giudice dell'esecuzione) che aveva applicato la continuazione tra due sentenze di condanna. Il Procuratore generale deduce violazione di legge per incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento: sostiene che, essendo la sentenza che radica la competenza stata in parte annullata con rinvio, la competenza appartiene al giudice del rinvio anche se non si è ancora pronunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Ha ritenuto che solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo sia legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, estraneo alla dialettica processuale della fase esecutiva, non ha titolo ad impugnare l'ordinanza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
"salvo che sia diversamente disposto", nel "pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665"
Individua il pubblico ministero titolato alla fase esecutiva in rapporto al giudice dell'esecuzione; da ciò deriva la simmetria tra PM e giudice in sede esecutiva e di impugnazione.
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento per l'individuazione del pubblico ministero competente presso il giudice dell'esecuzione; contribuisce alla regola di collegamento tra giudice esecutivo e PM competente.
art. 570, comma 1, cod. proc. pen.
La nozione di parte legittimata all'impugnazione si riferisce ai concreti protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, non a soggetti estranei come la Procura generale che non ha partecipato alla fase esecutiva.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.
Massime di principio
- Solo il pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Procura generale della Corte d'appello, se estranea alla fase esecutiva, non può sostituirsi a quel PM per proporre ricorso.
- La legittimazione all'impugnazione nel processo esecutivo è collegata alla funzione esercitata in concreto nella specifica fase procedimentale; eccezioni devono essere previste espressamente dalla legge e non sono soggette a estensione analogica.
- Problemi di competenza del giudice che emergono per annullamento con rinvio di una sentenza che aveva radicato la competenza vanno affrontati nei modi e dai soggetti previsti dalla legge: l'obiezione di incompetenza non legittima automaticamente altri organi (es. Procura generale estranea) ad impugnare.
- In situazioni analoghe verificare sempre quale PM ha partecipato alla fase esecutiva prima di proporre impugnazioni; se si ritiene la decisione viziata per incompetenza, il rimedio più appropriato è adoperato dal PM titolare nel procedimento esecutivo o attraverso gli strumenti previsti per la revisione della competenza (es. istanze al giudice competente o impugnazioni da parte del PM legittimato).
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