Cassazione Penale, Sentenza n. 2259/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. per presunto "errore di fatto" nella sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 29.9.2021. Il ricorrente contestava due presunti errori percettivi: (1) la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere che i giudici di merito avessero concordemente valutato come inattendibili/falsi i testi d'alibi (in particolare i testi Sorgiovanni, Loi e Cavallaro), con conseguente legittimità della decisione di non rinnovare la prova testimoniale; la difesa sosteneva invece una valutazione divergente tra i giudici di primo e secondo grado e la rilevanza decisiva delle dichiarazioni d'alibi per l'alibi dell'imputato; (2) la Corte avrebbe travisato i tabulati telefonici riguardanti i contatti tra Furina e Spagnolo, ritenendoli significativi e prossimi al delitto mentre, secondo la difesa, i contatti erano avvenuti in un periodo non rilevante (settembre 2004) e non decisivi per la ricostruzione indiziaria. Sono stati inoltre depositati sette motivi aggiunti, di cui quattro ritenuti scollegati dal motivo originario.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sui limiti dell'errore di fatto ex art. 625-bis (è valutabile una svista o equivoco sugli atti interni del giudizio di legittimità, non la riconsiderazione della valutazione delle prove o degli atti di merito). Sul primo profilo la Corte ha ritenuto che non sussista errore percettivo: le pronunce dei giudici di merito concordavano sulla inattendibilità delle dichiarazioni d'alibi (anche se non necessariamente sulla loro falsità) e la Corte di appello aveva comunque rinnovato l'istruttoria, rafforzando la valutazione negativa delle prove d'alibi. Sul secondo profilo la questione era già stata esaminata e rigettata dalla Prima Sezione per difetto di specificità; inoltre la Corte di appello aveva basato la ricostruzione anche su dichiarazioni di terzi (Martyuk) e su elementi logici che rendevano coerente la ricostruzione dell'incontro tra vittima e autore. I motivi aggiunti 4-7 sono stati dichiarati inammissibili per difetto di connessione con il ricorso principale; i primi tre motivi aggiunti sono anch'essi inammissibili per le ragioni sopra indicate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Sentenza del 04.10.2022.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
La norma disciplina il ricorso straordinario per "errore materiale" o "errore di fatto" contro le decisioni della Corte di Cassazione. La Corte interpreta tale rimedio in senso restrittivo: è ammesso solo per svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità e non per rimettere in discussione la valutazione delle prove o errori di diritto/interpretazione.
art. 192 c.p.p.
Richiamato come regola di giudizio in materia di giudizio indiziario; la Corte osserva che, pur essendo centrale la valutazione degli indizi, il ricorso straordinario per errore di fatto non è lo strumento per riesaminare la discrezionalità valutativa esercitata sui fatti e sugli indizi dai giudici di merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per vere e proprie svista o travisamenti formali negli atti di legittimità; non è lo strumento per rieditare valutazioni probatorie o contraddire motivazioni dei giudici di merito.
- Per contestare la credibilità di testi o la discrepanza tra giudizi di merito è necessario indicare in modo preciso e circostanziato la specifica svista o il passaggio testuale travisato; argomentazioni generiche o riferimenti vaghi alla motivazione sono inidonei.
- Se la corte d'appello ha rinnovato l'istruttoria e ha motivato la propria diversa valutazione delle prove, quella nuova valutazione assume rilievo e difficilmente può essere ribaltata con un ricorso straordinario per errore di fatto.
- I motivi aggiunti presentati in sede straordinaria devono avere una connessione funzionale con il motivo originario; motivi nuovi e scollegati sono inammissibili.
- La valutazione di riscontri documentali (es. tabulati telefonici) richiede specificità sulla loro rilevanza e decisività; se già valutati dai giudici di merito, la loro riqualificazione non è ottenibile tramite ricorso straordinario ma, se possibile, con gli ordinari strumenti impugnatori nei termini di legge.
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