Sentenza n. 31/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 20.5.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 16,63 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco, pur a fronte della diffida del 8.05.2025; per la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 16,63 MW e alle opere di connessione alla RTN
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 20 maggio 2022 un'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico il 23 dicembre 2022 e la conclusione della fase di consultazione il 22 gennaio 2023, il procedimento è rimasto privo di definizione. La società ha quindi inviato un invito il 1° febbraio 2024 e una formale diffida l'8 maggio 2025, senza ottenere la conclusione del procedimento. È stata dedotta l'illegittimità dell'inerzia del MASE per violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. In giudizio l'Amministrazione ha prodotto un parere tecnico istruttorio contrario del Ministero della Cultura del 7 marzo 2024, fondato sull'incompatibilità dell'impianto con la tutela dei valori del patrimonio culturale dell'area, pur riconoscendo che il progetto ricade in area idonea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'illegittimità dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto che l'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 imponga all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e che il parere contrario del Ministero della Cultura non definisca il procedimento di VIA né elimini l'obbligo del MASE di provvedere, trattandosi di un atto non vincolante nel caso di un impianto ricadente in area idonea. Il MASE è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha previsto la possibilità, su istanza di parte, di nominare un commissario ad acta, con spese a carico dell'Amministrazione e possibili profili di danno erariale. Il MASE è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa dell'istanza di VIA presentata dalla società.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Disciplina la conclusione del procedimento di VIA; il mero parere contrario del Ministero della Cultura non sostituisce il provvedimento conclusivo del MASE.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento di VIA non può protrarsi indefinitamente: l'amministrazione competente deve adottare un provvedimento espresso entro i termini normativamente previsti, anche quando nel procedimento sia stato acquisito un parere contrario di un'altra amministrazione.
- Un parere contrario del Ministero della Cultura non definisce autonomamente il procedimento di VIA e non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione competente di concluderlo con un provvedimento espresso quando tale parere abbia natura non vincolante.
- L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del silenzio può essere accompagnato dall'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice e dalla previsione della successiva nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →