Sentenza n. 878/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n.-OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 25.418,20, oltre interessi legali, a titolo di indennità risarcitoria da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento diretto di somme dovute in forza di una sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 25.418,20, oltre interessi legali, quale indennità risarcitoria per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto, deducendo che, all'esito della verifica prevista dall'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, la creditrice risultava inadempiente per cartelle esattoriali complessivamente pari a € 126.583,53. Il credito giudiziale era stato quindi pignorato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis del d.P.R. 602/1973 e il Ministero, dopo aver sospeso il pagamento alla creditrice, aveva versato la somma all'agente della riscossione mediante apposito decreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provato che, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, il credito della ricorrente era stato pignorato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che il Ministero aveva prima sospeso il pagamento, in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, e poi effettuato il versamento all'agente della riscossione, in esecuzione dell'ordine contenuto nel pignoramento ex art. 72-bis. Secondo il Collegio, l'art. 48-bis vieta alle amministrazioni di pagare direttamente crediti superiori a € 5.000 prima di aver verificato l'eventuale inadempimento del beneficiario verso l'erario; in caso positivo, consente di attivare la riscossione mediante pignoramento presso terzi. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato direttamente all'agente della riscossione ha effetto satisfattivo del credito erariale e non integra inadempimento agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. L'eventuale contestazione dell'atto di pignoramento deve essere proposta davanti al giudice competente, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 57 del d.P.R. 602/1973, e non incide sul giudizio di ottemperanza. Venuto meno l'inadempimento dell'amministrazione, mancava il presupposto per accogliere la domanda di ottemperanza e non vi era luogo per nominare il commissario ad acta o applicare una penalità di mora. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e la liquidazione della penalità di mora quando sussista un inadempimento dell'amministrazione.
art. 112 c.p.a.
Richiede l'inadempimento del titolo esecutivo quale presupposto dell'azione di ottemperanza.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
le amministrazioni pubbliche [...] prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano [...] se il beneficiario è inadempiente [...] e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
Impone alle amministrazioni di verificare la posizione debitoria del beneficiario e di sospendere il pagamento diretto, segnalando l'inadempimento all'agente della riscossione.
art. 72-bis d.P.R. 602/1973
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere [...] l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario
Consente il pignoramento esattoriale dei crediti presso terzi e il pagamento diretto all'agente della riscossione, con effetto satisfattivo quando il terzo adempie all'ordine.
art. 57 d.P.R. 602/1973
Individua, nei limiti richiamati dalla sentenza, le forme e i limiti di contestazione dell'atto di pignoramento esattoriale davanti al giudice competente.
Massime di principio
- L'amministrazione pubblica che debba pagare un credito superiore a € 5.000 deve verificare, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, l'eventuale inadempimento del beneficiario rispetto a cartelle esattoriali e, in caso positivo, non può procedere al pagamento diretto, dovendo segnalare la posizione all'agente della riscossione.
- Quando il credito derivante da una sentenza passata in giudicato è oggetto di pignoramento esattoriale presso l'amministrazione debitrice e quest'ultima versa le somme all'agente della riscossione in esecuzione dell'ordine ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, l'amministrazione non è inadempiente agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
- L'esecuzione del pagamento da parte del terzo pignorato direttamente all'agente della riscossione produce effetto satisfattivo nell'ambito della speciale procedura esattoriale presso terzi, senza necessità dell'intervento del giudice dell'esecuzione quando il terzo adempia all'ordine.
- L'eventuale opponibilità o illegittimità dell'atto di pignoramento esattoriale deve essere fatta valere davanti al giudice competente nelle forme previste dall'art. 57 del d.P.R. 602/1973 e non può trasformarsi, di per sé, in prova dell'inadempimento dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza.
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale civile è accoglibile solo se persiste un inadempimento dell'amministrazione; se il credito è stato validamente soddisfatto mediante pagamento all'agente della riscossione, difetta il presupposto per ordinare ulteriori pagamenti, nominare un commissario ad acta o applicare una penalità di mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →