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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16004 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI - Credito d'imposta ex art. 8 della l. n.388 del 2000 - Strutture produttive ubicate in regione diversa da quella avente diritto all'agevolazione - Perdita del beneficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato il credito d'imposta fruito nel 2002 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, contestando che i beni agevolati fossero stati destinati a cantieri situati in una struttura produttiva diversa e in una regione diversa da quella indicata nel piano d'investimento, sebbene anch'essa qualificata come area svantaggiata. Contestava inoltre l'avvio tardivo di due investimenti realizzati tramite contratti di locazione finanziaria. La CTR aveva annullato il recupero ritenendo giustificato lo spostamento dei beni per sopravvenute opportunità lavorative e sufficiente, per dimostrare l'anteriorità dell'investimento, l'approvazione delle proposte d'acquisto da parte dell'intermediario finanziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero e ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, rigettando il terzo. Ha stabilito che la destinazione dei beni a strutture produttive diverse da quelle che avevano dato diritto all'agevolazione, anche se situate in un'altra regione comunque svantaggiata, ricade nell'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000. Di conseguenza, il credito deve essere rideterminato escludendo il costo dei beni trasferiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Campania per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. La Corte ha invece ritenuto corretta la valutazione secondo cui, per i beni acquisiti in leasing, l'investimento poteva risultare iniziato prima dell'8 luglio 2002 anche mediante elementi documentali idonei a provare la conclusione del rapporto, senza necessità del contratto registrato.

Norme richiamate

  • Art. 8 della legge n. 388 del 2000

    Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

    Il beneficio fiscale è collegato non solo alla natura dei beni e all'area svantaggiata, ma anche alla specifica struttura produttiva indicata come destinataria dell'investimento. Il trasferimento dei beni a una struttura diversa comporta la rideterminazione del credito, anche quando la nuova struttura si trovi in un'altra area ugualmente svantaggiata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato sia la violazione o falsa applicazione della legge sia il difetto di motivazione della sentenza impugnata, ritenendo fondate le censure relative alla disciplina dello spostamento dei beni e al richiamo non pertinente della risoluzione amministrativa.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La disposizione, applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi per i motivi relativi ai vizi di motivazione. La Corte ne ha riconosciuto il rispetto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002

    La disciplina ha modificato i requisiti temporali e sostanziali per l'avvio degli investimenti agevolati, rilevando l'effettiva realizzazione dell'investimento secondo i criteri fiscali applicabili.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, nella precedente numerazione

    Per gli investimenti in locazione finanziaria, l'avvio può essere provato facendo riferimento al momento di conclusione del rapporto tra concedente e utilizzatore, anche attraverso elementi documentali diversi dal contratto registrato.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 101/E del 30 luglio 2004

    In nessun caso è possibile modificare la localizzazione qualora l'investimento sia stato già materialmente avviato e parzialmente realizzato nell'area indicata nell'istanza attraverso una concreta effettuazione dei lavori.

    Un evento sopravvenuto e non direttamente riconducibile alla mera volontà del contribuente può giustificare, in determinati limiti, lo spostamento in un diverso Comune della medesima area agevolata. Non consente però di trasferire un investimento già iniziato in una diversa regione o struttura produttiva.

Massime di principio

  • Le agevolazioni territoriali devono essere interpretate in modo rigoroso: non è sufficiente che la nuova sede si trovi anch'essa in un'area svantaggiata, se è diversa la struttura produttiva indicata nella domanda o nel piano d'investimento.
  • Il trasferimento dei beni agevolati durante il periodo di controllo previsto dalla legge può determinare la perdita, totale o parziale, del beneficio e l'obbligo di rideterminare il credito escludendo il costo dei beni interessati.
  • Le sopravvenute esigenze operative o nuove opportunità commerciali non giustificano automaticamente lo spostamento dell'investimento; l'eccezione deve rispettare i limiti territoriali e temporali ammessi dalla disciplina applicabile.
  • Per gli investimenti in leasing, l'inizio dell'investimento può essere provato con documenti idonei a dimostrare la conclusione del rapporto, come l'accettazione o conferma dell'ordine da parte della società concedente, e non necessariamente con il solo contratto registrato.
  • In caso di contenzioso, occorre distinguere tra la legittimità del recupero dovuto alla diversa localizzazione dei beni e la prova dell'avvio tempestivo dell'investimento: la prima può comportare la rideterminazione del credito, mentre la seconda deve essere valutata sulla base degli elementi documentali concreti.

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