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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31809/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo operato dalla cassa previdenziale sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà, per un periodo indicato in atti. Il giudice di primo grado, confermato in appello, aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa alla restituzione degli importi. La cassa ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione della normativa che disciplinerebbe l'autonomia regolamentare della cassa e la possibilità di introdurre il contributo di solidarietà per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; (2) ulteriore violazione delle medesime disposizioni, sostenendo che il contributo di solidarietà non sarebbe uno strumento straordinario e limitato nel tempo ma una misura funzionale alla stabilità della gestione; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l'applicazione del termine decennale alla domanda di ripetizione delle somme trattenute e sostenendo invece la prescrizione quinquennale, anche in base all'estensione dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970 alle casse privatizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché già chiariti da un orientamento consolidato: la cassa, anche in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità gestionale, non può imporre trattenute su un trattamento pensionistico già determinato che integrino una prestazione patrimoniale imposta, essendo necessaria una legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; è stata inoltre considerata irrilevante l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e non decisiva la normativa invocata dalla ricorrente. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'azione di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, poiché non ricorrono i presupposti di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine quinquennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    Una prestazione patrimoniale imposta su un trattamento pensionistico già determinato può essere introdotta solo dalla legge, non da atti regolamentari della cassa.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, ma ritenuto non decisivo per legittimare la trattenuta in assenza di base legale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della prescrizione e all'assetto normativo delle casse privatizzate, senza esito favorevole.

  • art. 2 D.Lgs. n. 509 del 1994

    Norma richiamata dalla ricorrente per fondare l'autonomia regolamentare della cassa, ritenuta non sufficiente a legittimare il prelievo.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    Invocato come base regolamentare del contributo di solidarietà, ma non idoneo a sostituire la riserva di legge.

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    Richiamata quale fonte del prelievo, ma priva di forza normativa idonea a introdurre una prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    Citato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale e dell'equilibrio finanziario delle gestioni.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia e dell'equilibrio delle casse privatizzate, ritenuto non decisivo.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    Richiamato dalla ricorrente, ma considerato non idoneo a sovvertire l'orientamento consolidato sull'illegittimità del prelievo privo di legge.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011, conv. con L. n. 214 del 2011

    Citato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo di sostegno alla propria tesi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione decennale o comunque della disciplina generale della prescrizione delle azioni restitutorie, ma senza accoglimento.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale della pretesa restitutoria, tesi respinta.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    Norma richiamata nel motivo sulla prescrizione, senza che la Corte vi abbia attribuito rilievo decisivo.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    Invocato dalla ricorrente per applicare il termine quinquennale anche alle casse privatizzate; la Corte ha escluso tale effetto nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alle motivazioni dei precedenti conformi senza reiterarle integralmente.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità processuale, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per l'applicazione delle conseguenze processuali previste in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, con regolamento o delibera interna, un prelievo su un trattamento pensionistico già determinato che abbia natura di prestazione patrimoniale imposta, poiché tale prelievo richiede una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • L'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e le esigenze di equilibrio finanziario di lungo periodo non sono, da sole, sufficienti a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
  • L'azione di ripetizione delle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenta i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per la prescrizione breve.
  • In sede di legittimità, il richiamo a una disciplina normativa generale o speciale già esaminata da precedenti conformi non consente di superare l'orientamento consolidato se non vengono prospettati argomenti nuovi idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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