Sentenza n. 836/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1001 resa in data 21 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1001 del 21 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1001 del 21 ottobre 2024. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla decisione dopo la proposizione del ricorso. Il ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta ottemperanza e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato in ragione dell'intervenuta esecuzione della sentenza. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione della sentenza era intervenuta solo dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione della sentenza; l'intervenuto adempimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e l'interesse del ricorrente risulta pienamente soddisfatto, il giudice dichiara la cessata materia del contendere.
- L'esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, anche se il processo si conclude per cessata materia del contendere.
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