Cassazione Civile, Ordinanza n. 27873/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso dal concessionario per conto del Comune di Civitanova su aree ritenute fabbricabili. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale delle Marche ha invece accolto il gravame della società impositrice, ritenendo che la documentazione prodotta dimostrasse che i terreni erano inseriti in un comparto già interessato da una variante urbanistica e che le delibere/regolamenti comunali esprimessero una presunzione di edificabilità e di capacità contributiva, valorizzando anche una perizia tecnica comunale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sull'ICI, sull'obbligo di motivazione degli atti e sul procedimento amministrativo, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul preteso vizio di motivazione dell'atto impositivo, che a suo dire era stato già ritenuto assorbente in primo grado e non era stato devoluto in appello. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, assumendo che la CTR avesse determinato il valore venale del terreno in modo errato, senza considerare tutti i criteri legali tassativi previsti dalla norma e attribuendo rilievo eccessivo a delibere comunali e a una variante urbanistica, con una valutazione sostanzialmente equitativa e non ancorata ai parametri normativi. La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse annullato l'atto per difetto di motivazione ma per mancata prova del valore venale. Ha invece accolto nei limiti indicati il secondo motivo, osservando che il giudice di merito deve verificare in modo puntuale tutti i parametri legali per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili e che la sentenza impugnata non aveva accertato la corretta e integrale applicazione di tali criteri, limitandosi a richiamare regolamenti e delibere comunali come presunzione di edificabilità e capacità contributiva. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze che miravano a contestare l'apprezzamento in fatto sulla variante urbanistica e sulle prove documentali, perché avrebbero dovuto essere veicolate come vizio motivazionale e non come violazione di legge, oltre a difettare di specificità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame del valore imponibile e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo solo nei limiti relativi alla mancata verifica puntuale dei criteri legali di determinazione del valore venale dell'area fabbricabile. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la base imponibile ICI applicando tutti i parametri dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato sulla base di criteri tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe; il giudice di merito deve verificarne la puntuale applicazione con riferimento all'anno d'imposizione.
art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 1, commi 161 e 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamati nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'accertamento degli enti locali.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di motivazione degli atti tributari.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge; la Corte osserva che le censure di merito sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate tramite questo motivo.
art. 360 c.p.c.
Indicato dalla Corte come il corretto parametro per censurare eventuali vizi motivazionali relativi all'apprezzamento in fatto.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per il principio di specificità del ricorso in cassazione, in difetto di trascrizione/allegazione delle prove rilevanti.
Massime di principio
- Nella determinazione del valore imponibile ICI delle aree fabbricabili, i criteri indicati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 sono tassativi: il giudice non può sostituirli con valutazioni equitative o con un mero richiamo a delibere o regolamenti comunali.
- Le delibere e i regolamenti comunali possono avere valore indiziario o concorrente, ma non esonerano il giudice dalla verifica della corrispondenza del valore accertato a tutti i parametri legali, considerando l'anno d'imposizione.
- Le censure che contestano l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione in fatto del valore dell'area non integrano violazione di legge, ma, se ammissibili, devono essere dedotte come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve rispettare il principio di specificità: le prove e i documenti su cui si fonda la censura devono essere adeguatamente trascritti o allegati, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il giudice di merito, quando ridetermina il valore venale di un'area fabbricabile, deve motivare in modo puntuale anche su destinazione urbanistica, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di terreni analoghi.
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