Cassazione Penale, Ordinanza n. 41377/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la valutazione delle prove, con particolare riferimento ai dati di posizionamento dei telefoni cellulari, ritenuti indicativi degli spostamenti dell'imputato per raggiungere il carcere di Teramo passando per l'abitazione della compagna del detenuto, nonché ai tempi dell'introduzione di un telefono cellulare all'interno dell'istituto penitenziario. Il ricorrente sosteneva che la consegna del telefono da parte della compagna del detenuto nel corso di un colloquio successivo fosse compatibile con i dati probatori, e censurava anche il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, adeguata e immune da vizi logici, poiché fondata su corrette massime di esperienza e su una lettura coerente dei dati di telefonia e delle modalità del fatto. Ha altresì ritenuto generiche e ripetitive le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che sollecitino una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- Non integra travisamento della prova la mera proposta di una lettura alternativa degli elementi probatori, quando la motivazione di merito sia congrua, coerente e immune da vizi logici.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se fondata su corrette massime di esperienza e su un ragionamento inferenziale plausibile e coerente con i dati acquisiti.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con gli indici di valutazione posti a base della decisione; in difetto, sono inammissibili o comunque non idonee a superare la motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata dalla Corte in favore della cassa delle ammende.
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