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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES relativo all’anno d’imposta 2010, fondato sulla contestazione di fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto solo in parte il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio, richiamando, oltre alle ragioni di primo grado, la ritenuta inidoneità organizzativa della società emittente delle fatture e la cointeressenza tra i soggetti coinvolti. In Cassazione l’Agenzia delle entrate ha denunciato, con ricorso principale, la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sull’appello incidentale da essa proposto in appello. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente o mancante, lamentando che il giudice di appello avesse confermato la decisione di primo grado senza esporre un autonomo iter argomentativo. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, rilevando che la motivazione per relationem è ammissibile solo se autosufficiente e se riproduce e valuta criticamente i contenuti richiamati; ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata non consentisse di comprendere il ragionamento seguito sulla natura delle operazioni contestate, né se fossero oggettivamente o soggettivamente inesistenti, con conseguente impossibilità di verificare il corretto riparto degli oneri probatori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società contribuente, dichiarando assorbito il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla medesima CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per nullità della motivazione della sentenza di appello, ritenuta meramente adesiva e non autosufficiente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sull’appello incidentale; il motivo dell’Ufficio è stato però assorbito.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente principale tra le norme asseritamente violate per l’omessa pronuncia.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente principale tra le norme asseritamente violate per l’omessa pronuncia.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente principale tra le norme asseritamente violate per l’omessa pronuncia.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente principale tra le norme asseritamente violate per l’omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato dalla società per denunciare motivazione insufficiente o apparente della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla società per dedurre la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per veicolare i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato nel principio sull’unicità del processo di impugnazione e sul ricorso incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato nel principio sull’unicità del processo di impugnazione e sul termine per il ricorso incidentale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la nullità della notificazione del ricorso può essere sanata mediante rinnovazione.

  • art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamato per spiegare la possibilità dell’Agenzia di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e quindi la sanabilità della notifica erronea presso l’Avvocatura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel tema dell’onere probatorio nelle operazioni inesistenti, con distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza può essere resa per relationem, ma solo se il rinvio è specifico, autosufficiente e consente di comprendere i contenuti richiamati e la valutazione critica svolta dal giudice; un rinvio meramente adesivo o di stile determina nullità per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione.
  • È nulla la sentenza d’appello che si limiti a richiamare acriticamente la decisione di primo grado senza esporne il contenuto rilevante e senza dare conto delle ragioni dell’adesione, perché in tal modo non è possibile individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In tema di fatture e operazioni inesistenti, la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti è decisiva ai fini del riparto dell’onere della prova e non può essere elusa da una motivazione generica.
  • Quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’inesistenza dell’operazione anche tramite elementi indiziari o presuntivi; una volta accertata l’inesistenza oggettiva, non è configurabile la buona fede del contribuente quanto alla ricezione del bene o della prestazione.
  • Nel sistema delle impugnazioni vale il principio di unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza: le impugnazioni successive alla prima vanno proposte in via incidentale nel medesimo processo, e la loro ammissibilità dipende dal rispetto del relativo termine processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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