Cassazione Civile, Ordinanza n. 12214/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica della rendita catastale attribuita, a seguito di procedura DOCFA, a un immobile a destinazione alberghiera sito in Comune di Torno. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che fosse insufficiente la motivazione, perché fondato su una stima al valore costo che richiamava per relationem il prezzario DEI senza allegarlo, e perché l'Ufficio avrebbe modificato la valutazione di alcuni elementi di fatto indicati nella denuncia senza spiegare le ragioni del diverso apprezzamento. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari; illegittimità della motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni del diverso valore attribuito agli elementi di fatto; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice aderito alla stima dell'Ufficio senza prova adeguata e senza considerare la perizia di parte; nullità della sentenza per omessa motivazione sulla preferenza accordata alla perizia erariale rispetto a quella di parte; ulteriore nullità per avere la CTR richiamato circostanze ritenute estranee alla causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto, fondato su perizia di stima e su un prezzario tecnico conosciuto o conoscibile dal contribuente. La Corte ha inoltre escluso la violazione delle norme sull'onere della prova e sull'utilizzo delle prove, osservando che il giudice di merito aveva solo compiuto una comparazione delle risultanze istruttorie. Ha infine escluso sia la nullità per omessa pronuncia/motivazione, sia il vizio motivazionale rilevante in cassazione, ritenendo la sentenza di appello dotata di una motivazione non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ribadisce che oggi è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 115 c.p.c.
la sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove inesistenti o acquisite fuori dai casi consentiti, non quando valuti liberamente prove ritualmente acquisite
art. 116 c.p.c.
consente al giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio
art. 3 l. 241/1990
invocato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto amministrativo
art. 7 l. 212/2000
interpretato in senso non formalistico: non è necessaria l'allegazione di atti richiamati se essi sono conoscibili dal contribuente senza pregiudizio del diritto di difesa
art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993
richiamato quale base della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
disciplina la procedura DOCFA e il relativo procedimento partecipativo di classamento
r.d.l. 16/1933 conv. in l. 75/1993
richiamato dalla ricorrente quale disciplina del classamento catastale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l'avviso di attribuzione o rettifica della rendita catastale è sufficientemente motivato quando riporta i dati oggettivi rilevanti e la classe attribuita, se l'Ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente ma opera solo una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
- Se l'Ufficio disattende gli elementi di fatto indicati nella denuncia del contribuente, la motivazione dell'atto deve essere più analitica e indicare le specifiche divergenze riscontrate, così da consentire piena difesa e delimitazione del contenzioso.
- La mancata allegazione o riproduzione di un criterio tecnico o di un listino richiamato nell'atto non integra difetto di motivazione quando il documento sia conoscibile dal contribuente e il richiamo avvenga in un procedimento partecipato.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; non ricorre quando la censura investe il modo in cui il giudice ha valutato le prove già acquisite.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere ravvisata nella semplice preferenza accordata dal giudice ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre, ma solo nell'utilizzo di prove non introdotte o inesistenti.
- In cassazione, il vizio motivazionale è oggi limitato alle anomalie radicali della motivazione; non basta denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile nel merito.
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