Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22230/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione (riqualificazione della originaria imputazione di riciclaggio) e per uso di atto falso (art. 489 c.p.). Mancini deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ricettazione (capo A e capo B), sostenendo che la Corte d'appello ha ignorato la plausibilità della sua giustificazione, ha equivocato sul piano colposo/doloso, ha erroneamente ritenuto provato l'uso di atto falso e ha motivato in modo contraddittorio anche sulla pena. Aulisi censura la mancanza e l'illogicità della motivazione, lamenta l'uso indebito delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Mancini (art. 192, comma 3 c.p.p.) non corroborate, e contesta che la 'frettolosa chiusura' dell'attività e il presunto trasferimento siano stati considerati elementi probatori sufficienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Mancini e lo ha confermato responsabile per ricettazione e uso di atto falso; per Mancini è stata confermata la condanna (3 anni di reclusione complessivi) e la condanna al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Aulisi è stato invece accolto: la Cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni del Mancini, non adeguatamente corroborate, non potevano da sole fondare la responsabilità dell'Aulisi; ha annullato la sentenza con riferimento alla posizione dell'Aulisi e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p. (Uso di atto falso)

    La norma è stata applicata ai fatti relativi all'utilizzo della carta di circolazione provento di furto; la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio documentasse l'uso di documento proveniente da reato per agevolare il passaggio di proprietà.

  • art. 712 c.p. (Acquisto di cose di sospetta provenienza)

    La sentenza richiama il confine tra la contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza e il delitto di ricettazione: il primo presuppone mera colpa/distrazione, la ricettazione può essere realizzata anche con dolo eventuale se chi acquista rappresenta la concreta possibilità della provenienza illecita e accetta il rischio.

  • art. 133 c.p. (Determinazione della pena)

    Richiamato in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena con i parametri previsti dall'art. 133; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sotto questo profilo con riferimento a Mancini.

  • art. 192, comma 3 c.p.p. (Valutazione delle dichiarazioni dell'imputato)

    La Corte ricorda che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un coimputato assente o non assistito vanno valutate con cautela e richiedono riscontri esterni: se non adeguatamente corroborate non possono costituire prova autonoma della responsabilità altrui; questo principio ha determinato l'accoglimento del ricorso di Aulisi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U, sent. n. 12433/2009 e altre citate)

    La Corte fa riferimento a precedenti che precisano che il dolo nella ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale e che l'elemento soggettivo può essere provato mediante elementi indiziari anche indiretti, purché la motivazione sia logica e congrua.

Massime di principio

  • Per configurare la ricettazione non è sempre necessario il dolo diretto: è sufficiente il dolo eventuale quando l'acquirente, rappresentandosi la concreta possibilità che il bene provenga da reato, accetta il rischio e non si astiene dall'acquisto.
  • Occorre distinguere attentamente tra dolo eventuale (ricettazione) e mera colpa/superficialità (art. 712 c.p.): la gravità delle circostanze concrete (evidenti alterazioni, pagamenti in contanti, documentazione mancante o falsificata) può essere valutata come indice di consapevolezza, ma la valutazione è di merito e richiede motivazione non contraddittoria.
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un imputato assente o non assistito sono utilizzabili solo se corroborate da elementi esterni e attendibili; in loro assenza non possono da sole fondare la condanna di un terzo.
  • L'alterazione di targhe, numeri di telaio o l'uso di documenti provento di furto sono elementi fattuali rilevanti che possono incrementare il sospetto di provenienza illecita, ma ciascuno deve essere efficacemente accertato e motivatamente collegato all'intento dell'acquirente/cedente.
  • La mancata produzione di contratti, la modalità di pagamento (es. contanti) e l'assenza di riscontri documentali sulla cessione possono essere valutati come indizi a carico, tuttavia la Corte di merito deve spiegare come tali elementi concretamente conducano alla rappresentazione del rischio da parte dell'imputato.
  • In impugnazione verso la Corte di Cassazione vanno evitate censure meramente alternative dei fatti: questioni non dedotte in appello possono essere precluse in cassazione.
  • Quando una condanna si fonda in parte su dichiarazioni di coimputati, il giudice di merito deve esplicitare i riscontri adottati per ritenere quelle dichiarazioni attendibili; la loro mancanza può comportare annullamento e rinvio per il coimputato accusato solo sulla base di tali dichiarazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.