Cassazione Penale, Sentenza n. 22230/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione (riqualificazione della originaria imputazione di riciclaggio) e per uso di atto falso (art. 489 c.p.). Mancini deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ricettazione (capo A e capo B), sostenendo che la Corte d'appello ha ignorato la plausibilità della sua giustificazione, ha equivocato sul piano colposo/doloso, ha erroneamente ritenuto provato l'uso di atto falso e ha motivato in modo contraddittorio anche sulla pena. Aulisi censura la mancanza e l'illogicità della motivazione, lamenta l'uso indebito delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Mancini (art. 192, comma 3 c.p.p.) non corroborate, e contesta che la 'frettolosa chiusura' dell'attività e il presunto trasferimento siano stati considerati elementi probatori sufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Mancini e lo ha confermato responsabile per ricettazione e uso di atto falso; per Mancini è stata confermata la condanna (3 anni di reclusione complessivi) e la condanna al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Aulisi è stato invece accolto: la Cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni del Mancini, non adeguatamente corroborate, non potevano da sole fondare la responsabilità dell'Aulisi; ha annullato la sentenza con riferimento alla posizione dell'Aulisi e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 489 c.p. (Uso di atto falso)
La norma è stata applicata ai fatti relativi all'utilizzo della carta di circolazione provento di furto; la Corte ha ritenuto che il materiale probatorio documentasse l'uso di documento proveniente da reato per agevolare il passaggio di proprietà.
art. 712 c.p. (Acquisto di cose di sospetta provenienza)
La sentenza richiama il confine tra la contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza e il delitto di ricettazione: il primo presuppone mera colpa/distrazione, la ricettazione può essere realizzata anche con dolo eventuale se chi acquista rappresenta la concreta possibilità della provenienza illecita e accetta il rischio.
art. 133 c.p. (Determinazione della pena)
Richiamato in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena con i parametri previsti dall'art. 133; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sotto questo profilo con riferimento a Mancini.
art. 192, comma 3 c.p.p. (Valutazione delle dichiarazioni dell'imputato)
La Corte ricorda che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un coimputato assente o non assistito vanno valutate con cautela e richiedono riscontri esterni: se non adeguatamente corroborate non possono costituire prova autonoma della responsabilità altrui; questo principio ha determinato l'accoglimento del ricorso di Aulisi.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U, sent. n. 12433/2009 e altre citate)
La Corte fa riferimento a precedenti che precisano che il dolo nella ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale e che l'elemento soggettivo può essere provato mediante elementi indiziari anche indiretti, purché la motivazione sia logica e congrua.
Massime di principio
- Per configurare la ricettazione non è sempre necessario il dolo diretto: è sufficiente il dolo eventuale quando l'acquirente, rappresentandosi la concreta possibilità che il bene provenga da reato, accetta il rischio e non si astiene dall'acquisto.
- Occorre distinguere attentamente tra dolo eventuale (ricettazione) e mera colpa/superficialità (art. 712 c.p.): la gravità delle circostanze concrete (evidenti alterazioni, pagamenti in contanti, documentazione mancante o falsificata) può essere valutata come indice di consapevolezza, ma la valutazione è di merito e richiede motivazione non contraddittoria.
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un imputato assente o non assistito sono utilizzabili solo se corroborate da elementi esterni e attendibili; in loro assenza non possono da sole fondare la condanna di un terzo.
- L'alterazione di targhe, numeri di telaio o l'uso di documenti provento di furto sono elementi fattuali rilevanti che possono incrementare il sospetto di provenienza illecita, ma ciascuno deve essere efficacemente accertato e motivatamente collegato all'intento dell'acquirente/cedente.
- La mancata produzione di contratti, la modalità di pagamento (es. contanti) e l'assenza di riscontri documentali sulla cessione possono essere valutati come indizi a carico, tuttavia la Corte di merito deve spiegare come tali elementi concretamente conducano alla rappresentazione del rischio da parte dell'imputato.
- In impugnazione verso la Corte di Cassazione vanno evitate censure meramente alternative dei fatti: questioni non dedotte in appello possono essere precluse in cassazione.
- Quando una condanna si fonda in parte su dichiarazioni di coimputati, il giudice di merito deve esplicitare i riscontri adottati per ritenere quelle dichiarazioni attendibili; la loro mancanza può comportare annullamento e rinvio per il coimputato accusato solo sulla base di tali dichiarazioni.
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