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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7779/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha posto in continuazione l'associazione camorristica (art. 416-bis c.p.) con una ulteriore estorsione (art. 629 c.p.) e ha quantificato un significativo aumento di pena per il reato satellite (cinque anni). Il ricorso censura: 1) omissione nello scorporare dalla pena complessiva preesistente la pena relativa al reato piu' grave (pena base) e carenza motivazionale nella determinazione dell'aumento; 2) mancata estensione della disciplina della continuazione ad altri reati, con doglianza sulla valutazione della presunta unita' del disegno criminoso nonostante l'appartenenza a contesti diversi.

La decisione

La Corte ha ammesso il ricorso in parte. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'omissione dello scorporo della pena base dalla precedente sentenza (16/07/2013), con conseguente carenza motivazionale nella quantificazione degli aumenti per la continuazione. Per tale ragione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, esclusivamente sul punto della quantificazione della pena per la continuazione. Ha invece respinto (rigettato) la doglianza relativa alla mancata applicazione della continuazione agli altri reati, ritenendo la censura meramente rivalutativa e non idonea a demolire la motivazione dell'ordinanza in quella parte.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione camorristica, indicata come reato posto alla base della continuazione.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina l'estorsione, qui qualificata come reato satellite posto in continuazione con l'416-bis.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina dell'unificazione delle pene per piu' violazioni; richiamata nel quadro del principio per cui reati gia' unificati richiedono lo scorporo e il nuovo calcolo della pena base e degli aumenti per i reati satellite.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla Moreno, Rv. 275845)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente e gia' unificati, deve scorporare i reati riuniti, individuare il piu' grave e solo dopo operare gli aumenti per i reati satellite.

  • Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino), dep. 2017, Rv. 268735

    Conferma del criterio operativo sopra descritto: scorporo dei reati riuniti, individuazione della pena base e applicazione degli aumenti per i satellite, anche se gia' precedentemente unificati.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Principio che impone la diversita' del giudice di rinvio in materia di applicazione della continuazione; motivo per cui il rinvio e' disposto ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per continuazione che coinvolge reati gia' giudicati e unificati, deve preventivamente scorporare dalle sentenze precedenti la pena riferibile al reato piu' grave (pena base) e rendere chiaro l'ammontare degli aumenti gia' applicati, per consentire una corretta quantificazione degli ulteriori aumenti.
  • La mancata specificazione della pena base o indicazioni contraddittorie nella motivazione costituiscono vizio idoneo all'annullamento limitato della determinazione della pena e al rinvio per nuovo giudizio sui soli profili affetti da carenza motivazionale.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere operati anche rispetto a reati gia' stati unificati in precedenti decisioni; il calcolo e la motivazione devono essere espliciti e separati.
  • Le rimostranze che si limitano a una rivalutazione dei fatti o a chiedere una diversa ricostruzione della continuita' del disegno criminoso sono difficilmente decisive se non propongono nuovi elementi o errori di diritto nella motivazione.
  • In caso di annullamento su questioni di continuazione, il rinvio deve essere a giudice diverso (diversa sezione), in osservanza della pronuncia della Corte costituzionale.

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