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Sentenza

Sentenza n. 760/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato una SCIA per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente. La Prefettura, sulla base di una nota informativa dei Carabinieri, aveva rilevato la frequentazione della ricorrente con una persona gravata da diversi precedenti di polizia e la convivenza con il coniuge, indicato come affiliato a un clan mafioso e condannato per reati gravi, tra cui associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso. La ricorrente ha impugnato il divieto deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha inoltre invocato la procedura di separazione personale dal coniuge quale elemento idoneo a escludere la persistenza dei legami rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 2 d.P.R. n. 481/2001, richiamando l’art. 11, comma 2, TULPS, consenta di negare le autorizzazioni di polizia quando l’interessato non dimostri la propria buona condotta. La buona condotta non coincide con la sola assenza di condanne penali, potendo essere valutata anche attraverso frequentazioni e contesti relazionali, familiari e sociali idonei a incidere sull’affidabilità complessiva. Il potere prefettizio ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento di un abuso concreto, essendo sufficiente una valutazione prognostica del rischio di utilizzazione illecita dell’attività. Nel caso concreto, i rapporti con soggetti inseriti in contesti criminali gravi costituivano elementi ragionevoli per dubitare dell’affidabilità della ricorrente. La separazione personale dal coniuge non è stata ritenuta decisiva, poiché non esclude necessariamente la persistenza di legami familiari o economici significativi. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, non ravvisati nel caso di specie. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 481/2001

    La disciplina dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente richiama il regime delle autorizzazioni di polizia e il requisito della buona condotta.

  • art. 11, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    le autorizzazioni di polizia possono essere negate a colui che non sia in grado di provare la propria buona condotta

    La buona condotta può essere valutata considerando non solo le condanne penali, ma anche frequentazioni e contesti relazionali, familiari e sociali incidenti sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo all’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, il requisito della buona condotta può essere valutato anche alla luce delle frequentazioni e dei contesti relazionali, familiari e sociali del richiedente, senza limitarsi all’assenza di condanne penali.
  • Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza di vietare l’esercizio di un’attività soggetta ad autorizzazione ha natura preventiva e non sanzionatoria; pertanto, non è necessario dimostrare un abuso concreto dell’attività, essendo sufficiente una valutazione prognostica di possibile utilizzazione illecita.
  • La valutazione di affidabilità può fondarsi su elementi relativi ai rapporti con soggetti inseriti in contesti criminali gravi, anche quando tali elementi non dimostrino direttamente la commissione di illeciti da parte del richiedente.
  • La separazione personale dal coniuge non esclude automaticamente la rilevanza dei rapporti familiari preesistenti nel giudizio prognostico di affidabilità, potendo permanere legami significativi di natura familiare o economica.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di buona condotta è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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