Cassazione Penale, Sentenza n. 20303/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art.590 cod. pen. con fatto risalente al 26/06/2013. Il ricorrente contestava la decisione impugnata sul piano della motivazione e della corretta applicazione delle norme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il termine prescrizionale si è già compiuto rispetto al reato contestato (fatto del 26/06/2013) e ha dunque dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. Avendo effetto estintivo la prescrizione, la Corte ha ritenuto preclusa l'ulteriore disamina dei motivi di merito: anche se i motivi di cassazione fossero risultati fondati, ciò comporterebbe al più l'annullamento con rinvio e la prosecuzione del processo, il che è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. Non essendo ravvisabile l'applicazione dell'art.129, secondo comma, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione depositata il 28/02/2022.
Norme richiamate
art.590 cod. pen.
Norma penale oggetto della contestazione (reato oggetto del processo); dal fatto indicato (26/06/2013) è maturata la prescrizione che determina l'estinzione del reato.
art.129, secondo comma, cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di non punibilità che, se sussistenti e accertabili, possono influire sulla decisione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non manifestamente configurabile una causa di non punibilità applicabile e quindi non ha potuto operare la deroga prevista da tale disposizione.
Sez. U., 21-10-1992, Marino
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui la presenza di una causa estintiva del reato impone la declaratoria immediata dell'estinzione e preclude la prosecuzione del processo con rinvio.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275-01
Conferma il principio della necessità di dichiarare l'estinzione del reato quando la prescrizione è accertata, impedendo che la Cassazione annulli con rinvio per rinnovare il processo.
Cass., 23-01-1997, Bornigia
Ulteriore precedente che sostiene l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato quando la prescrizione è maturata.
Cass., 24-06-1996, Battaglia
Precedente conforme al principio secondo cui la Corte non può disporre la prosecuzione del processo se è accertata una causa estintiva del reato.
Massime di principio
- Se, in sede di cassazione, risulta accertata l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte deve dichiararla immediatamente e non può ordinare il rinvio per la prosecuzione del processo: la sentenza va annullata senza rinvio.
- La constatazione della prescrizione preclude la disamina dei motivi di merito: anche un accoglimento dei motivi che richiederebbe annullamento con rinvio non è compatibile con l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato.
- L'art.129, secondo comma, c.p.p., può consentire in casi particolari di non dichiarare l'estinzione se è comprovabile una causa di non punibilità, ma tale deroga richiede che la causa sia evidente nel dispositivo impugnato o nella documentazione, cosa non verificata nel caso in esame.
- In situazioni analoghe è essenziale calcolare con precisione i termini prescrizionali e verificare eventuali interruzioni o sospensioni; la difesa dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione già nei gradi precedenti ove essa sia fondata.
- La Corte di Cassazione segue un orientamento consolidato che privilegia l'effetto estintivo della prescrizione rispetto alla prosecuzione dei processi quando la prescrizione sia accertata.
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