Regolamento (UE) 2026/392
Regolamento delegato (UE) 2026/392 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/577 per quanto riguarda il massimale del volume e la presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2017/577 per allinearlo alle modifiche introdotte dalla revisione di MiFIR e MiFID. In particolare, semplifica e riduce gli obblighi di segnalazione, facendo maggiore affidamento sui dati delle operazioni già comunicati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e prevedendo la trasmissione diretta all’ESMA per alcune informazioni sui derivati. Vengono inoltre adeguati formato dei dati, tempi di conservazione e modalità di pubblicazione del massimale del volume, con abrogazione di varie disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto normativo.
Modifica le norme tecniche di regolamentazione del regolamento delegato (UE) 2017/577 in materia di massimale del volume, trasmissione, conservazione e pubblicazione di dati ai fini della trasparenza e di altri calcoli nei mercati degli strumenti finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica alle sedi di negoziazione, agli APA (approved publication arrangements), ai CTP (consolidated tape providers), all’ESMA e alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito dei mercati degli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Incide in particolare sui dati usati per calcoli periodici o su richiesta ad hoc relativi a trasparenza pre e post-negoziazione, internalizzatori sistematici, obbligo di negoziazione, strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili, nonché derivati sufficientemente liquidi. È un atto direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2026/392 della Commissione: modifica del regolamento delegato (UE) 2017/577 in materia di trasparenza e massimale del volume
Il regolamento interviene sul quadro tecnico MiFIR relativo al meccanismo del massimale del volume e alla raccolta/pubblicazione dei dati per fini di trasparenza e altri calcoli. L’intervento è motivato dall’evoluzione del regime di mercato introdotta, in particolare, dalle modifiche del 2024 al regolamento (UE) n. 600/2014 e alla disciplina degli internalizzatori sistematici, con l’obiettivo di ridurre gli oneri informativi e allineare le regole alla prassi di vigilanza effettivamente seguita.
Contesto normativo e finalità
La Commissione adegua il regolamento delegato (UE) 2017/577 al nuovo assetto di MiFIR e alle modifiche correlate introdotte dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791. In particolare, viene recepita la soppressione dei criteri quantitativi per la nozione di internalizzatore sistematico per gli strumenti di capitale, la revisione del massimale del volume con passaggio a un massimale unico UE al 7% e l’utilizzo più ampio dei dati sulle operazioni già comunicati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Il regolamento mira anche a rendere più efficiente la gestione dei dati da parte di ESMA e autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni incidono su sedi di negoziazione, APA e CTP, oltre che su ESMA e autorità competenti. L’oggetto materiale riguarda i dati necessari per calcoli di trasparenza, la verifica dei criteri applicabili agli internalizzatori sistematici, il calcolo delle caratteristiche di negoziazione per strumenti non rappresentativi di capitale, la determinazione della liquidità dei derivati ai fini dell’obbligo di negoziazione e la pubblicazione del massimale del volume per strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili.
Dati da comunicare e contenuto delle richieste
L’articolo 2, come sostituito, distingue tra calcoli periodici e richieste ad hoc. Per i calcoli a date o frequenze predefinite, sedi di negoziazione, APA e CTP devono trasmettere all’ESMA e alle autorità competenti tutti i dati necessari per i regolamenti delegati (UE) 2017/587, 2017/583 e 2017/567. Le richieste ad hoc devono indicare il soggetto segnalante e i dettagli necessari. Inoltre, su richiesta, devono essere messi a disposizione i dati utili alla valutazione degli strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2020, inclusi frequenza media delle negoziazioni, dimensione media e distribuzione delle negoziazioni, numero e tipologia dei partecipanti al mercato e misura media dei differenziali.
Formato delle trasmissioni e conservazione dei dati
Per i calcoli periodici, il formato obbligatorio è l’XML comune. Per le richieste ad hoc, il formato è quello specificato nella richiesta stessa. Quanto alla conservazione, il nuovo articolo 5 impone a sedi di negoziazione, APA e CTP di conservare per cinque anni tutti i dati necessari sia per i calcoli periodici sia per eventuali richieste ad hoc, anche se le informazioni sono già state pubblicate. Il termine quinquennale riflette la revisione del regolamento (UE) n. 600/2014 operata nel 2024.
Obblighi informativi verso ESMA per i derivati
L’articolo 7 viene riformulato per allinearsi alla prassi di vigilanza secondo cui i dati non passano più tramite le autorità competenti ma sono trasmessi direttamente all’ESMA. Sedi di negoziazione, APA e CTP devono inviare senza indugio e comunque entro tre giorni lavorativi dalla ricezione i dati necessari a determinare se i derivati siano sufficientemente liquidi ai fini dell’obbligo di negoziazione.
Pubblicazione del massimale del volume
L’articolo 8 disciplina gli obblighi di pubblicazione dell’ESMA. L’Autorità deve pubblicare, entro le ore 22:00 CET del settimo giorno lavorativo successivo alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno civile, il volume totale delle negoziazioni per ciascuno strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni effettuate in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nei 12 mesi precedenti. La pubblicazione è gratuita e deve avvenire in formato leggibile meccanicamente e dall’uomo, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 e secondo le specifiche del regolamento delegato (UE) 2017/567.
Conversione in euro dei volumi multi-valuta
Quando uno strumento è negoziato in più valute nell’Unione, l’ESMA deve convertire tutti i volumi in euro utilizzando tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di riferimento giornalieri pubblicati dalla BCE nei 12 mesi precedenti. Tali volumi convertiti sono impiegati sia per il calcolo sia per la pubblicazione dei dati del massimale del volume.
Abrogazioni e coordinamento finale
Sono soppressi l’articolo 6 e l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/577, con la conseguente eliminazione del vecchio impianto di reporting per il massimale del volume, nonché il paragrafo 3 dell’articolo 3. Il regolamento sostituisce inoltre gli articoli 4, 5, 7 e 8, coordinando la disciplina con il nuovo regime del regolamento (UE) n. 600/2014 e con la definizione armonizzata di formato leggibile meccanicamente introdotta dal regolamento (UE) 2023/2859.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’oggetto del regolamento delegato 2017/577
Viene riscritta la lista dei dati oggetto di calcolo e trasparenza: è soppressa la lettera relativa ai dati per i criteri quantitativi degli internalizzatori sistematici e sono mantenuti i dati sulle normali dimensioni del mercato per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili, nonché i dati sul volume totale delle negoziazioni nell’Unione e sulle percentuali di negoziazione in deroga basata sul prezzo di riferimento per tali strumenti.
Contenuto delle richieste di dati
Per i calcoli a date o frequenze predefinite, sedi di negoziazione, APA e CTP devono fornire all’ESMA e alle autorità competenti tutti i dati necessari per i regolamenti delegati (UE) 2017/587, 2017/583 e 2017/567. Le richieste ad hoc dell’ESMA e delle autorità competenti ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono indicare il soggetto segnalante e i dettagli necessari. Su richiesta, vanno inoltre forniti i dati utili per gli strumenti non rappresentativi di capitale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2020, inclusi frequenza media, dimensione e distribuzione delle negoziazioni, numero e tipologia dei partecipanti e misura media dei differenziali.
Formato delle trasmissioni
I dati relativi ai calcoli periodici devono essere presentati in un formato comune XML. I dati richiesti ad hoc dall’ESMA o dalle autorità competenti devono invece essere trasmessi nel formato specificato nella singola richiesta.
Conservazione dei dati
Sedi di negoziazione, APA e CTP devono conservare per cinque anni tutti i dati necessari per i calcoli periodici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e tutti i dati che possono essere richiesti ad hoc ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano stati resi pubblici.
Trasmissione diretta all’ESMA per i derivati
È soppresso il meccanismo di inoltro tramite le autorità competenti. Sedi di negoziazione, APA e CTP devono trasmettere direttamente all’ESMA, senza indugio e comunque entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati, le informazioni necessarie per determinare se i derivati sono sufficientemente liquidi ai fini dell’obbligo di negoziazione.
Pubblicazione da parte dell’ESMA sul massimale del volume
L’ESMA deve pubblicare, entro le ore 22:00 CET del settimo giorno lavorativo successivo alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno civile, le misurazioni del volume totale delle negoziazioni per strumento finanziario nei 12 mesi precedenti e le percentuali di negoziazioni effettuate in virtù della deroga basata sul prezzo di riferimento nei 12 mesi precedenti. La pubblicazione deve essere gratuita e in formato leggibile meccanicamente e dall’uomo ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 e secondo le specifiche del regolamento delegato (UE) 2017/567.
Conversione valutaria ai fini della pubblicazione
Se uno strumento è negoziato in più valute nell’Unione, l’ESMA deve convertire tutti i volumi in euro usando i tassi di cambio medi calcolati sulla base dei tassi di riferimento giornalieri pubblicati dalla BCE nei 12 mesi precedenti. I volumi convertiti sono utilizzati per il calcolo e la pubblicazione del massimale del volume.
Abrogazioni e soppressioni
Sono soppressi l’articolo 6 e l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/577, nonché il paragrafo 3 dell’articolo 3. Viene anche sostituito l’articolo 7 e riscritto l’articolo 8 per riflettere il nuovo assetto del massimale del volume e della segnalazione dei dati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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