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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/372

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/372 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 6-benziladenina, solfato di alluminio, boscalid, dodina, esfenvalerate, eugenolo, fenpirossimato, fluazifop-P, fluazinam, fluometuron, fluopyram, flutolanil, geraniolo, malathion, penoxsulam, pinoxaden, proesadione, proquinazid, prosulfuron, piretrine, piridaben, pirimetanil, sintofen, spiroxamina, zolfo e timolo

Normativa europea32026R0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i termini di approvazione di 28 sostanze attive fitosanitarie, per evitare vuoti normativi mentre sono ancora in corso le procedure di rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le proroghe sono calibrate in base allo stato di avanzamento dei singoli dossier: 42 mesi per alcune sostanze, 23 mesi e 15 giorni o 19 mesi e 15 giorni per altre, 22 mesi e 15 giorni per le piretrine e 12 mesi per un terzo gruppo. Il regolamento modifica quindi il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le rispettive date di scadenza dell'approvazione.

Proroga dei periodi di approvazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell'allegato, già approvate o inserite negli allegati A, B o E del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e operanti nel settore dei prodotti fitosanitari. La disciplina riguarda gli operatori della filiera fitosanitaria nell'Unione e nello SEE, in particolare richiedenti del rinnovo, Stati membri relatori e correlatori, Commissione ed EFSA/Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non introduce nuove approvazioni sostanziali, ma proroga temporalmente le approvazioni esistenti in attesa del completamento delle procedure di rinnovo; le proroghe valgono fino alle nuove decisioni di rinnovo o di mancato rinnovo che la Commissione adotterà successivamente.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per evitare che l'approvazione di numerose sostanze attive scada prima della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo. La Commissione sottolinea, nei considerando, che per molte sostanze le valutazioni tecniche e il processo decisionale sono ancora in corso e che i ritardi non dipendono dai richiedenti.

Ambito applicativo e soggetti interessati

La disciplina riguarda le sostanze attive indicate nell'allegato del regolamento, già approvate in precedenza e collocate nelle parti A, B ed E del regolamento (UE) n. 540/2011. Coinvolge i richiedenti dei rinnovi, gli Stati membri relatori e correlatori, l'EFSA/Autorità e la Commissione, nell'ambito dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari nel mercato dell'Unione.

Presupposti procedurali e motivazione della proroga

I considerando ricostruiscono in modo dettagliato lo stato delle varie pratiche: in alcuni casi sono stati completati i controlli di ammissibilità delle domande ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 o del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740; in altri casi l'Autorità ha chiesto o sta ancora verificando informazioni supplementari, oppure non è ancora stato espresso il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione afferma che, al momento dell'adozione del regolamento, è probabile che nessuna decisione definitiva sul rinnovo possa essere presa prima delle scadenze originarie, comprese tra il 15 aprile e il 31 luglio 2026.

Durata differenziata delle proroghe

Il regolamento adotta proroghe differenziate in base al grado di avanzamento delle procedure:

  • 42 mesi per 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 6-benziladenina, solfato di alluminio, esfenvalerate, fluazifop-P, fluometuron, pinoxaden, prosulfuron, piridaben, sintofen e spiroxamina.
  • 23 mesi e 15 giorni per 1-decanolo, boscalid, dodina, eugenolo, fluopyram, geraniolo, malathion, proesadione e timolo.
  • 19 mesi e 15 giorni per fenpirossimato, fluazinam e proquinazid.
  • 22 mesi e 15 giorni per le piretrine.
  • 12 mesi per flutolanil, penoxsulam, pirimetanil e zolfo.

Aggiornamento delle scadenze nell'allegato del regolamento n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato, aggiornando puntualmente la data di scadenza dell'approvazione per ciascuna sostanza interessata. Tra le nuove scadenze figurano, ad esempio, pirimetanil al 30 giugno 2027, boscalid al 31 marzo 2028, flutolanil al 15 giugno 2027, fluazinam al 30 novembre 2027, fenpirossimato al 31 gennaio 2028, piretrine al 30 aprile 2028, zolfo al 31 luglio 2027, malathion al 15 luglio 2028, penoxsulam al 15 maggio 2027 e proquinazid al 31 dicembre 2027. Per alcune sostanze le nuove scadenze arrivano al 2030, come piridaben, 6-benziladenina, fluometuron, sintofen, solfato di alluminio, pinoxaden e prosulfuron.

Rapporti con eventuali decisioni successive di rinnovo o di mancato rinnovo

La Commissione chiarisce il criterio che applicherà nelle successive decisioni di gestione del rischio: in caso di mancato rinnovo, la scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore del relativo regolamento oppure, se posteriore, alla data precedentemente prevista; in caso di rinnovo, sarà stabilita la data di applicazione più vicina possibile in base alle circostanze.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione di sostanze attive fitosanitarie quando le procedure di rinnovo non possono concludersi prima della scadenza delle approvazioni vigenti.

Stato delle procedure di rinnovo

I considerando ricostruiscono il percorso procedurale delle sostanze interessate: ammissibilità delle domande, pubblicazione, valutazioni del rischio, richieste di informazioni supplementari, progetti di rapporti di valutazione, conclusioni EFSA o discussioni presso il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. In più casi la Commissione evidenzia che i ritardi sfuggono al controllo dei richiedenti.

Durata delle proroghe

La durata della proroga varia in funzione dello stato della procedura. Per 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 6-benziladenina, solfato di alluminio, esfenvalerate, fluazifop-P, fluometuron, pinoxaden, prosulfuron, piridaben, sintofen e spiroxamina la proroga è fissata a 42 mesi. Per 1-decanolo, boscalid, dodina, eugenolo, fluopyram, geraniolo, malathion, proesadione e timolo la proroga è di 23 mesi e 15 giorni; per fenpirossimato, fluazinam e proquinazid di 19 mesi e 15 giorni; per le piretrine di 22 mesi e 15 giorni. Per flutolanil, penoxsulam, pirimetanil e zolfo la proroga è di 12 mesi.

Modifiche al regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato aggiornando, nelle parti A, B ed E, le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze interessate. Tra le nuove scadenze: pirimetanil 30 giugno 2027, boscalid 31 marzo 2028, flutolanil 15 giugno 2027, fluazinam 30 novembre 2027, fenpirossimato 31 gennaio 2028, piretrine 30 aprile 2028, zolfo 31 luglio 2027, malathion 15 luglio 2028, penoxsulam 15 maggio 2027, proquinazid 31 dicembre 2027, piridaben 31 gennaio 2030, 6-benziladenina 15 gennaio 2030, dodina 30 giugno 2028, 1-decanolo 30 giugno 2028, fluometuron 15 gennaio 2030, sintofen 15 gennaio 2030, solfato di alluminio 15 gennaio 2030, proesadione 15 maggio 2028, spiroxamina 30 novembre 2029, 1-naftilacetammide 30 novembre 2029, acido 1-naftilacetico 30 novembre 2029, fluazifop-P 30 novembre 2029, eugenolo 15 aprile 2028, geraniolo 15 aprile 2028, timolo 15 aprile 2028, fluopyram 15 giugno 2028, pinoxaden 31 dicembre 2029, esfenvalerate 30 novembre 2029 e prosulfuron 15 dicembre 2029.

Effetti sulle future decisioni di rinnovo o non rinnovo

La Commissione precisa che, se adotterà un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo di una sostanza attiva compresa nell'allegato, fisserà la scadenza alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o alla data precedentemente prevista, se posteriore. Se invece adotterà un regolamento di rinnovo, individuerà la data di applicazione più prossima possibile, in funzione delle circostanze.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturaregolazione del mercato internosostanze chimiche

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