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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/385

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/385 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che approva la formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva a livello unionale il principio attivo RP 3:2 per specifici tipi di biocidi, nonostante esso soddisfi un criterio di esclusione, in ragione dell’esistenza di una necessità dimostrata e dell’assenza di alternative adeguate per determinati usi. L’approvazione è però rigorosamente condizionata: vale per un periodo limitato, solo per specifiche applicazioni industriali o professionali e solo negli Stati membri in cui ricorra la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento disciplina anche, in modo coerente, l’immissione sul mercato degli articoli trattati con RP 3:2, imponendo limiti materiali e obblighi di etichettatura.

Approva la formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) come principio attivo per alcuni biocidi (tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13), fissando condizioni specifiche di autorizzazione e di immissione sul mercato degli articoli trattati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’Unione europea alla formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2), indicata come RP 3:2, quale principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda in particolare usi industriali o professionali specificamente elencati nell’allegato: pulizia dei sistemi per la lavorazione dei metalli, preservazione dei combustibili, preservazione dei liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale solo in sistemi chiusi, prevenzione o controllo della formazione di sostanze viscide negli impianti offshore a contatto con fanghi di perforazione, e preservazione dei fluidi utilizzati nella lavorazione o nel taglio dei metalli. Restano esclusi gli usi non ricompresi nelle condizioni dell’allegato; inoltre l’autorizzazione dei prodotti è limitata agli Stati membri in cui sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/385 della Commissione approva il principio attivo RP 3:2 per specifici biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’intervento si inserisce nel programma di riesame dei principi attivi esistenti e tiene conto dei pareri scientifici dell’ECHA, della consultazione pubblica e della valutazione delle alternative disponibili.

Contesto e motivazione dell’approvazione

Dai considerando emerge che RP 3:2 è stato oggetto di valutazioni successive: una prima analisi nel 2017, un riesame nel 2022 per chiarire le eventuali proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2017/2100, e un ulteriore riesame nel 2024 per i tipi di prodotto 6 e 13, a causa di criticità nella valutazione dell’efficacia dei prodotti rappresentativi. Nonostante la sostanza sia classificata come cancerogena di categoria 1B e quindi rientri in un criterio di esclusione, la Commissione conclude che, per determinati usi, ricorre la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto non risultano alternative adeguate e la mancata approvazione avrebbe un impatto negativo sproporzionato per la società.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’approvazione riguarda l’uso di RP 3:2 nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13 e, di riflesso, gli operatori economici che intendono chiedere l’autorizzazione di tali prodotti e immetterli sul mercato nell’Unione. L’allegato delimita gli usi consentiti a impieghi industriali o professionali molto specifici: pulizia dei sistemi per la lavorazione dei metalli, preservazione dei combustibili, preservazione dei liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale solo in sistemi chiusi, prevenzione o controllo della formazione di sostanze viscide negli impianti petroliferi offshore a contatto con fanghi di perforazione, e preservazione dei fluidi per la lavorazione o il taglio dei metalli.

Condizioni di approvazione e di autorizzazione

L’approvazione è accompagnata da condizioni stringenti. RP 3:2 è qualificata come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. Per l’autorizzazione dei biocidi, le autorità competenti devono valutare attentamente esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non considerati nella valutazione unionale del principio attivo e verificare la sussistenza della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c). I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui tale condizione è soddisfatta e devono essere accompagnati da misure idonee a ridurre al minimo l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente.

Articoli trattati e obblighi di etichettatura

Il regolamento disciplina anche gli articoli trattati con, o che incorporano, RP 3:2. L’immissione sul mercato è ammessa soltanto per gli articoli trattati nei casi in cui la sostanza sia stata utilizzata negli usi specificamente autorizzati dall’allegato per ciascun tipo di prodotto. La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta dell’articolo trattato rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre, le autorità competenti devono riportare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati.

Durata dell’approvazione, purezza e applicabilità temporale

L’allegato stabilisce che la data di approvazione decorre dal 1o giugno 2027 e che l’approvazione scade il 31 maggio 2032, coerentemente con il fatto che la sostanza soddisfa un criterio di esclusione. Il principio attivo è qualificato come UVCB e la purezza minima del principio attivo valutato è pari a 1 000 g/kg. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva la formaldeide rilasciata dai prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilammina (rapporto 3:2) come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 6, 11, 12 e 13, rinviando alle condizioni specifiche contenute nell’allegato.

Durata dell’approvazione e grado di purezza

L’allegato fissa la data di approvazione al 1o giugno 2027 e la data di scadenza al 31 maggio 2032. Il principio attivo è trattato come UVCB e la purezza minima è pari a 1 000 g/kg (100% in peso).

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

Per tutti i tipi di prodotto interessati, RP 3:2 è qualificata come candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Condizioni di autorizzazione dei biocidi

L’autorizzazione dei biocidi contenenti RP 3:2 è subordinata, per ciascun tipo di prodotto, a una valutazione del prodotto che consideri esposizioni, rischi ed efficacia relativi agli usi proposti non già valutati a livello unionale; alla verifica della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c); alla limitazione territoriale agli Stati membri in cui tale condizione sia soddisfatta; e all’adozione di misure per ridurre al minimo l’esposizione di esseri umani, animali e ambiente.

Limitazione degli usi consentiti per ciascun tipo di prodotto

L’allegato consente l’uso solo per: tipo 2, formulazioni di prodotti di pulizia dei sistemi per la lavorazione dei metalli, per uso industriale o professionale; tipo 6, preservazione dei combustibili, manipolati da utilizzatori industriali o professionali; tipo 11, preservazione dei liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, solo in sistemi chiusi e da utilizzatori industriali o professionali; tipo 12, prevenzione o controllo della formazione di sostanze viscide negli impianti dell’industria petrolifera offshore a contatto con fanghi di perforazione, da utilizzatori industriali o professionali; tipo 13, preservazione dei fluidi utilizzati nella lavorazione o nel taglio dei metalli, da utilizzatori industriali o professionali.

Prescrizioni di valutazione e attenzione particolare

Per i prodotti contenenti RP 3:2, le autorità competenti devono prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia non valutati a livello unionale e, in modo specifico, ai professionisti e ai lavoratori dell’industria, nonché all’impianto di trattamento delle acque reflue, alle acque superficiali, al comparto terrestre o, per il tipo 12, all’acqua di mare.

Etichettatura e informazioni per gli articoli trattati

L’allegato prevede che le autorità competenti specifichino nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato deve garantire l’etichetta con le informazioni richieste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma.

Condizioni per l’immissione sul mercato degli articoli trattati

Possono essere immessi sul mercato solo gli articoli trattati con, o che incorporano, RP 3:2 se la sostanza è stata utilizzata nell’uso specificamente autorizzato per ciascun tipo di prodotto: prodotti di pulizia dei sistemi per la lavorazione dei metalli, combustibili, liquidi nei sistemi chiusi di raffreddamento e trattamento industriale, impianti offshore con fanghi di perforazione, oppure fluidi per lavorazione/taglio metalli.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzaambientemercato interno

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