Regolamento (UE) 2026/386
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/386 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di semi disoleati di rapa e di colza quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza come nuovo alimento la polvere di semi disoleati di rapa e di colza, dopo la valutazione positiva dell’EFSA sulla sua sicurezza alle condizioni d’uso proposte. L’inserimento nell’elenco unionale è accompagnato da condizioni specifiche di impiego, obblighi informativi in ეტichetta e una clausola di avvertenza per soggetti allergici alla senape. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore opera inoltre una tutela dei dati scientifici del richiedente originario, con esclusiva di mercato limitata e non ostativa a future domande basate su informazioni ottenute legalmente.
Autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi disoleati di rapa e di colza come nuovo alimento e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione nuovi alimenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare alla polvere di semi disoleati di rapa e di colza ottenuta da Brassica napus L. e Brassica rapa L. Le condizioni riguardano l’uso come ingrediente in specifiche categorie di alimenti, negli alimenti a fini medici speciali e negli integratori alimentari, con limiti di impiego, requisiti di etichettatura e restrizioni per i minori di 10 anni. L’autorizzazione è inserita nell’elenco dell’Unione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e opera nel SEE; è prevista una tutela dati di cinque anni a favore del richiedente NapiFeryn BioTech Sp. z o.o., con divieto di utilizzo dei dati protetti da parte di richiedenti successivi senza consenso o senza basi autonome.
Polvere di semi disoleati di rapa e di colza come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/386 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi disoleati di rapa e di colza quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso proposte e modifica di conseguenza l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Procedura di autorizzazione e valutazione scientifica
La domanda è stata presentata il 19 agosto 2022 da NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. e riguardava originariamente un "concentrato di proteine e fibre di rapa e di colza" da impiegare in una serie di alimenti per la popolazione generale, negli alimenti a fini medici speciali e negli integratori alimentari. Successivamente, anche in considerazione delle osservazioni sulla denominazione del prodotto, la Commissione ha chiesto la valutazione dell’EFSA il 26 maggio 2023; l’Autorità ha adottato il parere scientifico il 27 agosto 2025, concludendo che il nuovo alimento è sicuro nelle condizioni d’uso proposte, purché le persone di età superiore a 10 anni non consumino nello stesso giorno sia alimenti sia integratori alimentari contenenti il nuovo alimento.
Denominazione del nuovo alimento e motivi della modifica
La Commissione ha ritenuto che la denominazione originaria non riflettesse correttamente la composizione del prodotto, poiché il contenuto proteico era inferiore al 50% e la componente fibrosa non era dimostrata come fibra ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per evitare di ingannare il consumatore sulle proprietà nutrizionali e sulla composizione, la denominazione è stata sostituita con "polvere di semi disoleati di rapa e di colza", espressamente accettata dal richiedente.
Tutela dei dati e esclusiva di mercato
Il regolamento riconosce la tutela dei dati scientifici e del fascicolo tecnico del richiedente, ritenendo integrati i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore, i dati scientifici protetti non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi senza il consenso di NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. e, per lo stesso periodo, solo tale società è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo nuove domande fondate su informazioni ottenute legalmente o autorizzazioni ottenute con il consenso del titolare.
Condizioni d’uso e categorie di alimenti autorizzate
L’allegato al regolamento inserisce il nuovo alimento nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e stabilisce i livelli massimi per numerose categorie di alimenti. Tra le principali categorie figurano prodotti di panetteria, cereali da prima colazione, barrette ai cereali, pasta alimentare, prodotti a base di cioccolato, snack, zuppe e minestre, salse, condimenti, puree di verdura, creme da spalmare a base di frutta a guscio, prodotti sostitutivi dei lattiero-caseari e della carne, nonché polveri per bevande analcoliche e alimenti liquidi a base di frutta tipo smoothie.
I limiti indicati sono, tra gli altri:
- 20 g/100 g per vari prodotti di panetteria, cereali da prima colazione e barrette ai cereali;
- 10 g/100 g per la pasta alimentare;
- 5 g/100 ml o 5 g/100 g per bevande ricostituite, zuppe, salse e alcune altre preparazioni;
- 15 g/100 g per prodotti sostitutivi della carne e per taluni snack e prodotti analoghi;
- 7 g/100 g per puree di verdura, creme da spalmare a base di frutta a guscio e prodotti a base di cioccolato.
Alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari
Per gli alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 10 anni, il nuovo alimento può essere impiegato secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari, ma in ogni caso non oltre 30 g/giorno nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito.
Per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 10 anni, il limite massimo è 10 g/giorno. Inoltre, l’etichetta deve indicare che tali integratori non devono essere assunti se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta del nuovo alimento e che non devono essere consumati da lattanti e bambini di età inferiore ai 10 anni.
Etichettatura e avvertenze per allergeni
Il regolamento impone specifici requisiti informativi. La denominazione "polvere di semi disoleati di rapa e di colza" deve comparire in etichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento. Inoltre, i prodotti alimentari contenenti l’ingrediente devono riportare, accanto all’elenco degli ingredienti, l’indicazione che esso può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. La misura deriva dall’osservazione dell’EFSA circa la possibile reattività crociata tra rapa, colza e senape.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Il prodotto è descritto come polvere essiccata, di colore da bianco a biancastro, ottenuta da panelli di semi di rapa e di colza mediante estrazione acquosa e con solventi organici (etanolo e acetato di etile). Le cultivar di origine sono "doppio zero" (00), non geneticamente modificate, di Brassica napus L. e Brassica rapa L.
Sono previsti parametri compositivi e di sicurezza, tra cui:
- proteina grezza 28-45% p/p;
- grassi ≤2% p/p;
- ceneri ≤5% p/p;
- umidità ≤7% p/p;
- fibre alimentari totali 37-70% p/p;
- glucosinolati totali ≤0,1 mmol/kg;
- fitati ≤2% p/p;
- limiti per piombo, arsenico totale, cadmio, mercurio e alluminio;
- residui di etanolo e acetato di etile inferiori a 200 mg/kg;
- criteri microbiologici specifici per carica totale, enterobatteriacee, E. coli, Salmonella spp., lieviti e muffe, coliformi totali e Bacillus cereus.
Entrata in vigore e effetti nel tempo
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’iscrizione nell’elenco dei nuovi alimenti è stata indicata come autorizzata il 15 marzo 2026; la tutela dei dati termina il 15 marzo 2031. Durante tale periodo, l’autorizzazione beneficia dell’esclusiva del richiedente originario, ferma la possibilità per altri operatori di presentare in futuro una domanda autonoma o fondata sul consenso del titolare.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi disoleati di rapa e di colza come nuovo alimento e dispone il suo inserimento nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Lo stesso articolo prevede la modifica del relativo allegato secondo l’allegato del regolamento.
Tutela esclusiva del richiedente per cinque anni
L’articolo 2 stabilisce che, per i cinque anni decorrenti dal 15 marzo 2026, solo NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazioni successive ottenute senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso della società.
Protezione dei dati scientifici
L’articolo 3 vieta, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’uso a vantaggio di richiedenti successivi dei dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, salvo consenso del titolare della tutela.
Etichettatura obbligatoria e avvertenze per allergeni
L’allegato impone che la denominazione del nuovo alimento in etichetta sia "polvere di semi disoleati di rapa e di colza". Per gli integratori alimentari occorre indicare che non devono essere usati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta del nuovo alimento e che non devono essere consumati da lattanti e bambini di età inferiore ai 10 anni. I prodotti contenenti il nuovo alimento devono inoltre riportare l’avvertenza che esso può provocare reazioni allergiche nei consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape.
Categorie di alimenti e limiti di impiego
L’allegato fissa condizioni d’uso e livelli massimi per varie categorie: prodotti di panetteria, cereali da prima colazione, barrette ai cereali, pasta alimentare, polveri per bevande analcoliche, smoothie, sostituti dei lattiero-caseari e della carne, zuppe, salse, condimenti, puree di verdura, creme da spalmare, prodotti a base di cioccolato, snack e prodotti a base di carne. Sono previste soglie specifiche, ad esempio 20 g/100 g per alcuni prodotti da forno e cereali, 10 g/100 g per la pasta, 5 g/100 ml o 5 g/100 g per diverse preparazioni, 15 g/100 g per sostituti della carne e alcuni snack, 7 g/100 g per altre categorie.
Alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari
Per gli alimenti a fini medici speciali, esclusi quelli destinati ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e ai bambini di età inferiore a 10 anni, il contenuto deve rispondere alle particolari esigenze nutrizionali ma non superare 30 g/giorno nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito. Per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale di età superiore a 10 anni il limite è pari a 10 g/giorno.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato descrive il nuovo alimento come polvere essiccata da bianco a biancastro, ottenuta mediante estrazione acquosa e con solventi organici (etanolo e acetato di etile) di panelli di semi di rapa e di colza, decorticati e non decorticati, pressati a freddo, di cultivar "doppio zero" (00) non geneticamente modificate di Brassica napus L. e Brassica rapa L. Sono fissati parametri di composizione e purezza: proteina grezza 28-45%, grassi ≤2%, ceneri ≤5%, umidità ≤7%, fibre alimentari totali 37-70%, glucosinolati totali ≤0,1 mmol/kg, fitati ≤2%, limiti per piombo, arsenico, cadmio, mercurio e alluminio, residui di etanolo e acetato di etile sotto 200 mg/kg, nonché criteri microbiologici per carica totale, enterobatteriacee, E. coli, Salmonella spp., lieviti e muffe, coliformi totali e B. cereus.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’inserimento nell’elenco unionale è indicato come autorizzato il 15 marzo 2026, con data finale della tutela dei dati al 15 marzo 2031.
Come è indicizzato
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