Cassazione Civile, Ordinanza n. 20178/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione controllata nei confronti di una debitrice sovraindebitata, dopo che il Tribunale aveva accolto l'istanza della curatela di una procedura concorsuale. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo della debitrice, rilevando sia l'assenza di ulteriori atti di impulso dopo la domanda di accesso alla procedura OCC, sia la sussistenza dello stato di insolvenza. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 268 d.lgs. 14/2019 e insussistenza dello stato di insolvenza; 2) violazione dell'art. 268, comma 3, d.lgs. 14/2019 per omessa considerazione dell'istanza di accesso alla procedura OCC; 3) omesso esame della sentenza penale definitiva con cui era stata assolta. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata comunicata integralmente via PEC dalla cancelleria il giorno della pubblicazione e che il ricorso era stato notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dal Codice della crisi; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile al reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata il regime del procedimento unitario, incluso l'art. 51, comma 13, CCII, con termine breve di 30 giorni dalla notificazione/comunicazione integrale del provvedimento. Poiché la sentenza d'appello era stata comunicata via PEC dalla cancelleria il 28 luglio 2025 e il ricorso era stato notificato solo il 17 ottobre 2025, il gravame è stato considerato tardivo. La Corte ha inoltre affermato che la tempestività del ricorso è rilevabile d'ufficio e che la comunicazione integrale della cancelleria equivale, ex lege, alla notificazione ai fini del decorso del termine breve. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimata, ed è stato disposto l'onere per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, nn. 3 e 5
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma il giudizio è stato definito su un rilievo preliminare di ammissibilità.
art. 268 d.lgs. 14/2019
invocato dalla ricorrente per contestare l'apertura della liquidazione controllata e la valutazione dello stato di insolvenza.
art. 270, comma 5, CCII
richiamato per affermare l'applicabilità delle regole del procedimento unitario alla liquidazione controllata.
art. 51, comma 13, CCII
"il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione"
prevede il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo; la Corte ha ritenuto che tale disciplina si applichi anche alla liquidazione controllata.
art. 9 CCII
richiamato per escludere l'applicazione della sospensione feriale dei termini nella materia considerata.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
richiamato per affermare l'onere del ricorrente di depositare la copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione o alla comunicazione integrale, a pena di improcedibilità/inammissibilità nei casi pertinenti.
art. 137 bis disp. att. c.p.c.
richiamato per confermare che la tempestività del ricorso può essere accertata d'ufficio sulla base degli atti telematici.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
richiamato per collegare l'onere probatorio del ricorrente al processo telematico in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
l. n. 742/1969
richiamata per escludere la sospensione feriale dei termini nella materia regolata dal CCII.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la decisione sul reclamo contro l'apertura della liquidazione controllata si applica il regime del procedimento unitario, con termine breve di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
- La comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria a mezzo PEC è equiparata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, alla notificazione ad istanza di parte.
- La tempestività del ricorso per cassazione è una questione rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto attiene all'ammissibilità dell'impugnazione e al passaggio in giudicato della decisione.
- Nel processo telematico, la prova della notificazione della sentenza impugnata deve essere fornita dal ricorrente mediante il deposito del messaggio originale di notificazione o della documentazione equivalente richiesta dalla legge processuale.
- La materia della liquidazione controllata e, più in generale, del procedimento unitario del codice della crisi è sottratta alla sospensione feriale dei termini.
- Quando il ricorso è proposto oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione/notificazione integrale del provvedimento, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
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