Cassazione Penale, Ordinanza n. 29826/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato per una pena residua di due anni e dieci mesi di reclusione, riferita a reati commessi in danno della compagna. In particolare, la revoca è stata disposta in relazione a fatti qualificati come maltrattamenti e interruzione della gravidanza non consensuale. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) erroneità e contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto della documentazione proveniente dall'UEPE e dal Centro, nonché sulla valenza dei fatti denunciati e sulla mancata esplicitazione del nesso tra i fatti e la violazione contestata; 2) inosservanza di legge penale in relazione alla valutazione della certificazione prodotta e alla mancata assunzione di prove a discarico offerte all'udienza del 27 gennaio 2026; 3) contraddittorietà della motivazione con riferimento alle esigenze lavorative rappresentate al Tribunale di sorveglianza e già considerate nell'ordinanza che aveva ammesso il condannato all'affidamento in prova il 13 febbraio 2025. La Corte ha rilevato che tutte le censure erano in realtà versate in fatto, ripropositive di questioni già esaminate dal giudice di sorveglianza e dirette a una rivalutazione del merito, senza una specifica illustrazione di vizi di contraddittorietà o palese illogicità della motivazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere esaminati fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere l'esito del processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze meramente fattuali e non idonee a integrare un vizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato disposto l'oscuramento dei dati sensibili in ragione dei titoli di reato per cui la pena era in esecuzione.
Norme richiamate
richiamato per imporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valorizzare fatti che integrano ipotesi di reato anche prima dell'esito del processo penale, senza dover attendere una sentenza definitiva.
- Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza è inammissibile quando le doglianze si risolvono in contestazioni di merito, nella mera rivalutazione del materiale istruttorio o nella riproposizione di questioni già decise, senza specifica allegazione di un effettivo vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.
- La censura di contraddittorietà o illogicità della motivazione deve essere puntuale e riferita a profili realmente decisivi; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi valutati dal tribunale di sorveglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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