Sentenza n. 13040/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata formazione del silenzio-assenso sulla SCIA di reintestazione relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e avvio del procedimento di cessazione dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla SCIA con cui aveva avviato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di una galleria d’arte, nonché della legittimità della licenza e il risarcimento del danno da perdita di chance commerciale, quantificato in euro 250.000. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale di Roma n. 35 del 2010 e l’eccesso di potere, sostenendo che il regolamento consentisse il trasferimento diretto delle licenze e dei titoli per l’attività di laboratorio e che sussistesse, comunque, un principio di libera trasferibilità delle licenze. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per genericità e la violazione del ne bis in idem, rilevando la pendenza di altro ricorso avente contenuto analogo, ma con diversa domanda risarcitoria. Dagli accertamenti della Polizia Locale era emerso che la somministrazione veniva esercitata sull’intera superficie del piano terra, mentre l’attività di galleria d’arte risultava limitata a sei quadri esposti su una parete, in contrasto con la disciplina regolamentare che richiede la prevalenza dell’attività principale e una superficie minima pari a tre quarti dei locali, al netto degli spazi esclusi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la diversa entità della domanda risarcitoria impedisse di considerare il giudizio perfettamente coincidente con l’altro ricorso, pur rilevando la ripetitività delle doglianze. L’inammissibilità deriva tuttavia dal difetto di interesse e dalla non conformità della domanda rispetto alla situazione concreta dedotta: l’Amministrazione aveva comunicato soltanto l’avvio del procedimento di cessazione dell’attività, senza adottare il provvedimento inibitorio finale. Inoltre, la documentazione non conteneva alcuna contestazione della legittimità del trasferimento della licenza o dei titoli relativi all’attività di laboratorio; pertanto, la pretesa della ricorrente su tali profili si poneva in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati o su questioni estranee all’oggetto effettivo della controversia. La declaratoria di inammissibilità ha travolto anche la domanda risarcitoria. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, lettera a), regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di Roma Capitale, approvato con delibera consiliare n. 35 del 16 marzo 2010
“congiuntamente ad altra attività prevalente all’interno di musei, cinema, teatri, gallerie d’arte…”; l’attività congiunta si intende prevalente quando la superficie dei locali utilizzati è pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva disponibile, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici
La somministrazione all’interno di una galleria d’arte è consentita solo se congiunta a un’attività prevalente e se quest’ultima occupa almeno tre quarti della superficie rilevante.
artt. 79, comma 2, e 85, comma 2, l.r. n. 22/2019
Le disposizioni sono richiamate quale base della contestazione amministrativa e della sanzione pecuniaria irrogata in relazione all’esercizio della somministrazione ritenuto abusivo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La domanda non può ottenere una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati o su profili non concretamente contestati dall’Amministrazione; la mancata adozione del provvedimento inibitorio finale rende inammissibile la pretesa volta a cristallizzare la legittimità dell’attività.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L’azione di accertamento non può essere utilizzata per ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia su un potere non ancora esercitato: quando l’amministrazione abbia soltanto comunicato l’avvio di un procedimento di cessazione, senza adottare il provvedimento inibitorio finale, è inammissibile una domanda volta a cristallizzare giudizialmente la legittimità dell’attività.
- È inammissibile la pretesa relativa alla legittimità del trasferimento di una licenza o di titoli abilitativi quando tali profili non siano stati concretamente contestati dall’amministrazione e non costituiscano l’oggetto effettivo del potere esercitato.
- La domanda risarcitoria collegata a una domanda principale inammissibile è travolta dalla declaratoria di rito quando non possa essere esaminata autonomamente rispetto all’accertamento richiesto.
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