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Sentenza

Sentenza del 13/06/2024 n. 506 - Corte di Giustizia UE

Direttiva 2003/96/CE - Accise - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Elettricità utilizzata nei processi elettrolitici - Sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia - Tasse sulla distribuzione - Criteri di esenzione - Principio di uguaglianza e di non discriminazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La A. chiedeva il rimborso parziale delle accise versate sull'elettricità: sosteneva che nel "costo effettivo" dell'energia (ai fini della qualifica di impresa a forte consumo di energia) dovessero essere inclusi anche oneri aggiuntivi obbligatori come le tasse sulla distribuzione e i costi per i certificati di origine. L'amministrazione fiscale aveva rifiutato il rimborso e la normativa nazionale escludeva la cumulabilità dell'esenzione per impresa a forte consumo con l'esenzione per elettricità usata nei processi elettrolitici.

La decisione

La Corte di giustizia ha risposto a due questioni pregiudiziali: (1) ha interpretato l'art. 17(1)(a) della direttiva 2003/96/CE nel senso che il "costo effettivo" dell'energia acquistata comprende anche tasse e oneri obbligatori collegati all'acquisto dell'energia (per es. tasse sulla distribuzione) purché non si tratti di IVA detraibile; (2) ha stabilito che la direttiva non impedisce a uno Stato membro di prevedere, conformemente al proprio margine discrezionale, una norma che neghi l'esenzione per imprese a forte consumo quando quelle imprese beneficiano dell'esenzione riservata all'elettricità usata nei processi elettrolitici, a condizione che il criterio nazionale sia concepito e applicato conformemente al principio di parità di trattamento. In sostanza: la Corte ha dato ragione alla ricorrente sull'interpretazione estesa del "costo effettivo", ma ha ritenuto legittima, in linea di principio, la regola nazionale che esclude la cumulabilità delle esenzioni, se non discriminatoria. Il giudice nazionale deve ora applicare questi princìpi e verificare se il criterio nazionale sia stato applicato in modo non discriminatorio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 17(1)(a)

    Per "acquisti di prodotti energetici e di elettricità" si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

    La Corte ha ritenuto che la nozione di "costo effettivo" comprende i costi necessariamente collegati all'acquisto dell'energia, inclusi oneri obbligatori come le tasse sulla distribuzione, salvo l'IVA detraibile.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 2(4)(b) (terzo trattino)

    La presente direttiva non si applica: - Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici

    L'elettricità usata nei processi elettrolitici è fuori dal campo di applicazione della direttiva; ciò legittima regole nazionali specifiche su tale uso.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 4

    I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità... non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

    La direttiva fissa livelli minimi ma riconosce un margine discrezionale agli Stati membri nella definizione di esenzioni o riduzioni.

  • Direttiva 2003/96/CE, considerando 9 e 11

    Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria... La scelta del regime fiscale spetta a ciascuno Stato membro.

    Conferma la discrezionalità degli Stati membri nel modulare sgravi ed esenzioni, entro i limiti del diritto UE e del principio di parità di trattamento.

  • Ustawa o podatku akcyzowym (legge polacca sulle accise), art. 30(7a)

    È esente dall'accisa l'energia elettrica utilizzata: 1) ai fini della riduzione chimica; 2) nei processi elettrolitici; 3) nei processi metallurgici; 4) nei processi mineralogici.

    Norma nazionale che concede un'esenzione specifica per elettricità usata nei processi elettrolitici, rilevante perché tale uso è escluso dal campo della direttiva.

  • Ustawa o podatku akcyzowym, art. 31d

    Un'impresa a forte consumo di energia... beneficia dell'esenzione dall'accisa, sotto forma di rimborso parziale dell'accisa pagata sull'energia elettrica utilizzata... (condizioni e limiti).

    Disciplina nazionale dello sgravio per imprese a forte consumo che include condizioni (es. esclusione se già beneficiaria dell'esenzione di cui all'art.30(7a)). La Corte ha ritenuto tale scelta compatibile con la direttiva se non discriminatoria.

  • Regolamento ministeriale polacco (tasse sulla distribuzione), art. 5 e 14

    Le tasse sulla distribuzione vengono calcolate considerando la distinzione tra le tasse dovute a: distribuzione, utilizzo della rete nazionale, letture dei contatori... Le tasse di rete sono composte da tassa fissa e tassa variabile.

    Normativa nazionale che rende obbligatorie e regolamentate le tasse sulla distribuzione, che la Corte considera come costi collegati all'acquisto dell'energia da includere nel "costo effettivo".

Massime di principio

  • Il "costo effettivo" dell'energia ai fini dell'art.17(1)(a) include gli oneri obbligatori direttamente collegati all'acquisto dell'energia (es. tasse sulla distribuzione, canoni obbligatori, costi per certificati richiesti dalla normativa nazionale), ad esclusione dell'IVA detraibile.
  • Gli Stati membri hanno discrezionalità nell'istituzione di esenzioni o condizioni per le imprese a forte consumo di energia; una normativa nazionale che impedisca la cumulabilità di due esenzioni (es. esenzione per processi elettrolitici e sgravio per imprese a forte consumo) non è automaticamente incompatibile con la direttiva se applicata in modo non discriminatorio.
  • Per valutare l'idoneità a uno sgravio occorre includere tutti i costi necessari all'acquisto dell'energia; le imprese devono documentare tali costi per dimostrare il superamento delle soglie previste (es. >3% del valore della produzione).
  • Il rispetto del principio di parità di trattamento è vincolante: gli Stati membri devono concepire e applicare i criteri di esclusione o selezione in modo obiettivo e non discriminatorio; il controllo finale spetta al giudice nazionale.
  • Quando una materia è esplicitamente esclusa dal campo della direttiva (es. elettricità per processi elettrolitici), gli Stati membri possono disciplinare tale ambito con regole specifiche, nei limiti del diritto UE e dei princìpi generali.

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