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Sentenza

Sentenza n. 1832/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 7108/2024 pubblicata il 29.10.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 8538/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202504753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto accrediti sulla carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 7108/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare 500 euro in favore di una ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 e 1.500 euro in favore dell'altro ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata il 27 novembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto. È stata quindi chiesta l'esecuzione del giudicato, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata esecuzione. Ha affermato che la sentenza del giudice ordinario conserva un immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente ai beneficiari l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e obbligo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento su istanza dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine senza adempimento, può essere avviato il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza azionata, consentendo l'attivazione della tutela esecutiva.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a una prestazione specifica può essere azionata davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza quando l'amministrazione non vi dia esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudicato civile ha immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'amministrazione soccombente e impone a quest'ultima di conseguire concretamente al beneficiario l'utilità o il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e a un'istanza della parte vittoriosa.
  • La nomina del commissario ad acta non determina il trasferimento immediato e irreversibile del potere di provvedere: l'amministrazione conserva la possibilità di adempiere spontaneamente anche dopo la nomina e prima dell'intervento commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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