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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02221/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto impugnato. In appello, l’Agenzia delle Entrate aveva poi adottato uno sgravio della pretesa e disposto il rimborso di quanto versato, oltre a rinunciare al gravame. La Commissione tributaria regionale aveva quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e aveva compensato le spese di lite. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 44, 15, comma 1, e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta all’art. 44, con conseguente condanna dell’Ufficio alle spese; in subordine ha censurato la compensazione delle spese, deducendo che l’atto originario era ab origine illegittimo perché l’amministrazione aveva applicato una maggiore aliquota d’imposta a un atto costitutivo di servitù, non comportante trasferimento di diritti reali, e che vi era anche omesso esame dell’atto con cui il contribuente aveva accettato la rinuncia ma insistito per spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo del motivo nella parte in cui mirava a escludere l’applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992: la rinuncia dell’Agenzia non era stata solo al processo, ma aveva accompagnato lo sgravio, il rimborso e il definitivo abbandono della maggiore pretesa tributaria, con cessazione della materia del contendere. È stata però accolta la doglianza sulla regolazione delle spese: la CTR aveva compensato le spese senza confrontarsi con la regola della soccombenza virtuale e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, per rideterminare le spese del merito e valutare la domanda accessoria ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge in punto di qualificazione dell’estinzione del giudizio e regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo relativo all’atto di accettazione della rinuncia e alla richiesta di spese e risarcimento.

  • art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come disposizione che avrebbe dovuto governare l’estinzione del processo conseguente alla rinuncia/cessazione della materia del contendere, con diversa disciplina delle spese.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte richiama la norma come base per la regolazione delle spese secondo i criteri del processo tributario e della soccombenza virtuale.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice di merito deve specificamente indicare.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è stata ritenuta correttamente applicata alla fattispecie, poiché l’amministrazione non si è limitata a rinunciare all’appello, ma ha definitivamente abbandonato la pretesa tributaria dopo sgravio e rimborso, determinando cessazione della materia del contendere.

  • art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.

    la domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta da riesaminare in rinvio, perché presuppone accertamenti di fatto non compiibili in cassazione.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel quadro dei precedenti e della ricostruzione della disciplina delle spese nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’ente impositore, oltre a rinunciare all’impugnazione, abbia anche definitivamente abbandonato la pretesa sostanziale, ad esempio mediante sgravio e rimborso al contribuente.
  • La compensazione delle spese non consegue automaticamente all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: il giudice deve comunque confrontarsi con il criterio della soccombenza virtuale e indicare specificamente gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la deroga.
  • Se l’atto impositivo risultava palesemente illegittimo sin dall’origine, la rinuncia dell’amministrazione o l’annullamento in autotutela non legittimano di regola la compensazione delle spese senza un’adeguata motivazione.
  • In cassazione non può essere definita una domanda che richiede accertamenti di fatto ulteriori, come quella di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale va rimessa al giudice di rinvio se dipende da valutazioni fattuali non compiute nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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