Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29131/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza di appello aveva riformato solo la pena rispetto a una condanna per un articolato sistema corruttivo e di accessi abusivi a banche dati riservate, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento personale, truffa aggravata e collusione di appartenenti alla Guardia di Finanza con privati al fine di frodare l'Erario. I ricorrenti hanno proposto molteplici censure, in larga parte sovrapponibili: contestazione dell'utilizzabilita delle intercettazioni captate con captatore informatico (deducendo violazioni degli artt. 188, 267, 268, 271 c.p.p. e dell'art. 89 disp. att. c.p.p., nonche il superamento del termine di durata e l'illegittima attivazione discontinua del trojan); contestazioni di merito sulla sussistenza del pactum sceleris, sul nesso sinallagmatico tra utilita e atti contrari ai doveri d'ufficio, sulla riconducibilita delle utilita ai singoli imputati e sulla lettura delle intercettazioni; doglianze sulla mancata assunzione di prove decisive e sul travisamento del dato probatorio; censure sul trattamento sanzionatorio, incluse attenuanti generiche, attenuanti speciali e particolare tenuita del fatto. In concreto, la Corte di merito aveva ritenuto che alcuni pubblici ufficiali avessero agevolato privati soggetti a verifiche fiscali, ricevendo utilita in cambio di accessi abusivi, rivelazioni di segreti e condotte di favore, anche mediante l'intermediazione di un commercialista. La Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi di Boldoni, Cerri, D'Agnano e Paterlini, ha accolto solo il ricorso di Pontrelli limitatamente al capo di truffa per insufficienza della prova, annullando senza rinvio su quel punto e rideterminando la pena; per il resto ha confermato le decisioni di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi di Alessandro Boldoni, Alessandro Cerri, Cosimo D'Agnano e Domenico Paterlini, condannandoli alle spese processuali. Ha invece accolto il ricorso di Gioacchino Pontrelli limitatamente al capo L) (truffa), annullando senza rinvio la sentenza impugnata su tale addebito per insussistenza della prova, e ha rideterminato la pena finale in anni cinque e mesi tre di reclusione, eliminando l'aumento di quindici giorni riferito al capo annullato. Sul resto la responsabilita e le condanne sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    i motivi sono sintetizzati nei limiti previsti dalla norma

    regola di sintesi del ricorso in cassazione richiamata in fatto

  • art. 102 c.p.p.

    richiamato per la sostituzione processuale del difensore

  • art. 267 c.p.p.

    disciplina autorizzazione e durata delle intercettazioni, inclusi captatore informatico e requisiti di indicazione di luoghi e tempo

  • art. 268 c.p.p.

    regola il verbale delle operazioni di intercettazione; la sua violazione non determina inutilizzabilita salvo i casi tassativi di legge

  • art. 271 c.p.p.

    individua tassativamente le ipotesi di inutilizzabilita delle intercettazioni

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    prescrive il contenuto del verbale delle operazioni; la sua inosservanza non comporta inutilizzabilita automatica

  • art. 188 c.p.p.

    non si applica all'inoculazione del captatore informatico, che non incide sulla liberta di autodeterminazione della fonte di prova

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato nel sindacato di legittimita sulla valutazione della prova e sul ragionamento inferenziale

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato in tema di regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 615-ter c.p.

    configura il reato di accesso abusivo a sistema informatico anche quando i dati appresi non siano segreti

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la particolare tenuita del fatto, esclusa per abitualita e pluralita delle condotte

  • art. 323-bis c.p.

    attenuante speciale negata in ragione della gravita complessiva dei fatti e non della sola entita economica

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita, esclusa per non irrisorieta del pregiudizio complessivo

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    consente l'annullamento senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 15 Cost.

    richiamato in relazione alla disciplina costituzionale delle intercettazioni e alla questione di legittimita costituzionale proposta

  • art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383

    base della contestazione di collusione con soggetti verificati per frodare la Finanza

  • art. 56 c.p.

    solo evocato indirettamente nel lessico del tentativo, ma non centrale nella decisione

  • art. 319 c.p.

    corruzione propria, ritenuta integrata anche mediante accettazione per facta concludentia della promessa

  • art. 314 c.p.

    menzionato nei precedenti dell'imputato D'Agnano, non quale oggetto principale della decisione

  • art. 368 c.p.

    richiamato nelle imputazioni di segno diverso, ma non oggetto di autonoma statuizione di legittimita

  • art. 323 c.p.

    richiamato nelle imputazioni originarie dei reati contro la PA, ma non come tema autonomo di decisione

Massime di principio

  • In tema di intercettazioni, la mancata integrale ostensibilita del decreto autorizzativo non determina di per se l'inutilizzabilita dei risultati, ove il decreto conservi una motivazione sufficiente e l'oscuramento serva a tutelare il segreto investigativo anche di altri procedimenti.
  • L'inutilizzabilita della prova di intercettazione e sanzione tassativa: non discende automaticamente da irregolarita del verbale o da violazioni dell'art. 89 disp. att. c.p.p., salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • L'inoculazione del captatore informatico, se eseguita nei limiti di legge, non viola l'art. 188 c.p.p. perche non condiziona la liberta di autodeterminazione della fonte di prova e non altera la genuinita del contenuto captato.
  • Per i reati che consentono l'uso del captatore senza specifica individuazione di luoghi e tempi, il legislatore non impone l'attivazione continua e ininterrotta del microfono: l'attivazione discontinua non comporta, di per se, inutilizzabilita.
  • Il termine di durata delle intercettazioni decorre dall'effettivo inizio delle operazioni e non dalla data del decreto autorizzativo; la legge non prevede un termine di inizio, sicche il ritardo nell'esecuzione non rende inutilizzabili i risultati.
  • E legittima la sospensione temporanea delle operazioni di intercettazione per apprezzabili ragioni investigative, purche sia disposta sotto controllo dell'autorita giudiziaria e sia tracciata nei verbali, cosi da consentire la verifica del rispetto della durata autorizzata.
  • Il reato di accesso abusivo a sistema informatico tutela l'inviolabilita del sistema, non la segretezza concreta dei dati ivi contenuti: puo quindi sussistere anche quando le informazioni acquisite non siano riservate.
  • In tema di corruzione, l'accordo illecito puo essere desunto anche per facta concludentia dalla successione di utilita, condotte contrarie ai doveri d'ufficio e elementi convergenti del contesto probatorio, senza necessita di una pattuizione espressa.
  • La valutazione della prova e dell'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni spetta al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita se sorretta da una motivazione logicamente coerente.
  • La particolare tenuita del fatto e le attenuanti speciali o generiche possono essere escluse quando il giudice valorizzi pluralita, abitualita, gravita complessiva delle condotte e precedente specifico, anche a fronte di singoli episodi di modesto valore economico.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeAccesso abusivoTruffaImpugnazioni
RamiReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaReati informaticiProcesso penaleParte generale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.