Cassazione Penale, Sentenza n. 4812/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza che le ha condannate per reati fallimentari: Paola Tomasello per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione dei punti vendita di Caltagirone e Niscemi e relative rimanenze — capo A) e bancarotta preferenziale (pagamenti ai soci — capo C); Stefania Bellino come concorrente esterno (istigatrice/determinatrice) per il capo B. Hanno articolato quattro motivi: (1) censurano l'accertamento delle condotte distrattive per presunta incertezza circa i beni sottratti, rimarcando che la ricostruzione si fonderebbe solo su inventari contabili senza riscontro materiale; (2) contestano l'omesso accertamento dell'elemento soggettivo e del nesso eziologico tra condotta e fallimento, proponendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 216 l. fall. che imporrebbe di considerare il fallimento come elemento costitutivo del reato; (3) criticano la valutazione dell'aggravante ex art. 219 l. fall., ritenendo mancata la valutazione del concreto pregiudizio per i creditori; (4) censurano la determinazione delle pene accessorie fallimentari (dieci anni), asserendo violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni unite con la sentenza n. 28910 del 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e confermato l'impugnata decisione di condanna, rigettando ciascun motivo: (1) il primo motivo è inammissibile per genericità: le ricorrenti non hanno contestato che le merci fossero oggetto del contratto di affitto né hanno prodotto valutazioni alternative o allegato l'inattendibilità delle scritture contabili; (2) il secondo è manifestamente infondato, richiamando costante giurisprudenza secondo cui il fallimento non costituisce l'evento necessario e non richiede un nesso eziologico tra la singola condotta dispositiva e il verificarsi del fallimento; l'art. 216 l. fall. punisce la 'distrazione' in quanto autonoma condotta depauperativa del patrimonio, indipendentemente dalla volontà di causare l'insolvenza; (3) il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente desunto il danno (fitto irrisorio di €1.200 mensili e depauperamento stimato in oltre €600.000), parametro idoneo a configurare grave pregiudizio per i creditori; (4) anche il quarto motivo è infondato: la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione circa la misura massima delle pene accessorie in relazione alla particolare offensivita' dei mezzi usati e all'entità del danno; la valutazione discrezionale del giudice del merito non è sindacabile in cassazione se specificamente motivata. Conclusione: ricorsi inammissibili; le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
riferimento all'imprenditore "che ha distratto"
Il reato punisce la condotta di distrazione patrimoniale come autonoma e rilevante per la garanzia dei creditori; non è necessario che la condotta abbia causalmente determinato il fallimento né che l'autore avesse la volontà di cagionarlo
art. 223, comma 1 legge fallimentare
Richiamato per i profili di responsabilità fallimentare collegati alla disciplina delle distrazioni e degli atti dispositivi rilevanti ai fini della bancarotta
art. 219 legge fallimentare
Prevede aggravanti per i reati fallimentari: la Corte ha ritenuto che l'entità del depauperamento e la sproporzione del corrispettivo (fitto irrisorio) integrino il concreto pregiudizio richiesto per l'aggravante
art. 132 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; richiamata come parametro cui il giudice del merito deve attenersi nella quantificazione delle pene accessorie, pur conservando una discrezionalità motivata
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, grado di colpa, finalità), rilevanti per giustificare l'applicazione di pene accessorie in misura maggiore rispetto alla media edittale quando adeguatamente motivate
Sentenza Sezioni Unite n. 28910/2019 (giurisprudenza)
Richiamata dalle ricorrenti in tema di disciplina sanzionatoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia compatibile con i principi espressi dalle Sezioni Unite quando risulta specifica e adeguata
Massime di principio
- La distrazione di beni aziendali può essere accertata anche attraverso contratti e scritture contabili quando non sono prodotti elementi contrari: l'assenza di un inventario fisico dettagliato non impedisce la ritenuta della distrazione se il documento contrattuale dimostra la fuoriuscita patrimoniale e non viene fornita prova contraria
- Il fallimento non deve essere causalmente collegato alla singola condotta distrattiva: l'elemento rilevante è la lesione autonoma della garanzia patrimoniale dei creditori, non la volontà o la capacità di determinare il fallimento
- Per l'aggravante ex art. 219 l. fall. occorre dimostrare un pregiudizio concreto per i creditori; elementi come il trasferimento a titolo oneroso sotto-mercato o il consistente depauperamento patrimoniale sono indici rilevanti a tal fine
- La determinazione delle pene accessorie fallimentari può raggiungere la misura massima se il giudice del merito fornisce specifica motivazione circa la gravità della condotta e la pericolosità sociale dell'agente; la Corte di legittimità non sindaca la discrezionalità adeguatamente motivata
- I ricorsi per cassazione che non specificano alternative probatorie o che restano generici rispetto alla contestazione degli elementi di fatto rischiano di essere dichiarati inammissibili
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