Parere n. 1682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor Pierpaolo Gorinati contro il Comune di Venezia per l’annullamento: - dell’atto amministrativo giusta nota prot. n. 6412 dell’8 maggio 2023, avente ad oggetto “Richiesta di sopralluogo rif. Ordinanza di demolizione n. 87/1722/68 del 25.03.1998 – Accertamento ai sensi dell’art. 31 comma 2 e 3 del DPR 380/2001 a seguito di sentenza n. 3139/2019 del Consiglio di Stato”, pratica 2098726, fascicolo 2023/XII.2.10/2656, notificato in data 9 maggio 2023; - nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della nota del Comune di Venezia prot. n. 6412 dell’8 maggio 2023, relativa alla richiesta di sopralluogo e all’accertamento conseguente a un’ordinanza di demolizione del 25 marzo 1998.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la nota comunale dell’8 maggio 2023 deducendo tre motivi, tutti fondati su eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, illogicità e violazione dei principi di correttezza, buona fede, trasparenza e buon andamento. Nel corso del procedimento il Comune di Venezia ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione del Comune di Venezia, depositata il 27 settembre 2023, fosse rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esaminare i motivi di merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha ribadito che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; l’opposizione consente invece a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione del Comune di Venezia, risultata rituale e tempestiva, determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice competente.
d.P.R. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti al suo utilizzo.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti; tale concorde volontà viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione.
- In caso di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, la domanda cautelare proposta nel procedimento consultivo resta assorbita.
Ricorso straordinario contro un atto del Comune di Venezia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro una nota del Comune di Venezia dell’8 maggio 2023, avente a oggetto la richiesta di sopralluogo e l’accertamento previsto dall’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, in relazione a una precedente ordinanza di demolizione. Il ricorrente aveva formulato anche un’istanza cautelare.
Motivi dedotti
Il ricorso conteneva tre motivi, sostanzialmente fondati su:
- violazione del giusto procedimento;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- erroneità dei presupposti, contraddittorietà, perplessità e travisamento;
- illogicità dell’azione amministrativa;
- violazione dei principi di correttezza, buona fede, trasparenza e buon andamento.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso del procedimento il Comune di Venezia ha notificato, il 27 settembre 2023, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’opposizione risultava effettivamente depositata e ne ha riconosciuto la ritualità e la tempestività.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale. Il suo utilizzo presuppone, pertanto, la concorde volontà delle parti. L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 rappresenta lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.
La Sezione ha richiamato, a sostegno di tale principio, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Poiché l’opposizione del Comune è stata ritenuta rituale e tempestiva, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. I motivi di merito non sono stati esaminati. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.
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