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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41812/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione per il reato di truffa (art. 640 c.p.) per omessa ed errata valutazione delle prove. Il fatto ricostruito è che la vittima, Alessandro Tosti, è stata contattata da un presunto operatore antifrode e indotta a digitare un codice sulla sua carta bancomat; sono stati sottratti 1.060,57 euro che sono stati accreditati su una Postepay intestata a Matrone e poi prelevati con inserimento del PIN. Il pubblico ministero ha contestato che il Tribunale abbia ritenuto insufficiente tale quadro probatorio per affermare la responsabilità dell'imputato, nonostante l'accredito sulla carta intestata a Matrone, l'utilizzo della stessa e l'inserimento del PIN personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per manifesta illogicità della motivazione. Ha richiamato la massima di esperienza secondo cui chi percepisce il profitto illecito è, di norma, il soggetto che ha posto in essere la condotta truffaldina, salvo elementi concreti che interrompano il nesso causale. Avendo il Tribunale accertato che la somma era stata accreditata su una carta effettivamente intestata a Matrone (con documentazione prodotta al momento dell'attivazione) e che il prelievo è avvenuto con inserimento del PIN, la Corte ha ritenuto che l'assoluzione contradicesse una normale inferenza di esperienza in assenza di circostanze alternative concrete offerte dall'imputato. Perciò la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio davanti allo stesso Tribunale in diversa composizione, con istruzioni di valutare la massima di esperienza e verificare eventuali elementi specifici che possano escludere la responsabilità personale di Matrone. La Corte dispone inoltre che il giudice del rinvio provveda alla liquidazione delle spese del presente grado.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte richiama il reato contestato e osserva che il profitto illecito accreditato sul conto/card intestata al soggetto è indizio rilevante della sua partecipazione all'azione decettiva, in mancanza di elementi concreti contrari.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)

    La modifica normativa consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento per i reati elencati all'art. 550 c.p.p.; la Corte precisa che il PM può dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., incluse doglianze su vizio di motivazione e travisamento della prova.

  • art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla portata dell'impugnabilità da parte del pubblico ministero dopo la novella: delimita l'elenco dei reati per i quali il PM può proporre ricorso per cassazione in caso di proscioglimento.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Consente di dedurre, tra l'altro, la viziosità della motivazione per manifesta illogicità o travisamento della prova; la Corte applica questo parametro per accertare che la motivazione del Tribunale fosse in contrasto con una massima di esperienza, giustificando l'annullamento.

Massime di principio

  • Quando il profitto illecito viene accreditato su un conto o su una carta intestata a una persona e il denaro è stato poi prelevato (soprattutto con inserimento del PIN), ciò costituisce un indizio forte, desumibile come "massima di esperienza", della partecipazione di tale persona alla truffa, salvo prova concreta del contrario.
  • L'inferenza che collega il beneficiario del profitto illecito all'autore della truffa non inverte l'onere della prova: resta onere dell'accusa costruire il compendio indiziario, ma in mancanza di elementi che sgancino il beneficiario dalla catena causale la valutazione giudiziale può ritenere sussistente la responsabilità.
  • Elementi idonei a interrompere il nesso causale sono circostanze specifiche e concrete (es. prova di intervento autonomo di terzi, documentazione che dimostri intestazione meramente formale o che il titolare non aveva conoscenza/ne controllo del PIN prima dell'operazione). Allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione le sentenze di proscioglimento per i reati ricompresi nell'art. 550 c.p.p. e dedurre tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., compreso il vizio per manifesta illogicità della motivazione.
  • In fase di rinvio il giudice dovrà riesaminare il quadro probatorio adottando la massima di esperienza come criterio valutativo del compendio indiziario e verificando puntualmente eventuali spiegazioni alternative concrete offerte dall'imputato.

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