Sentenza n. 2780/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del Conservatorio che avevano sospeso la procedura concorsuale e disposto l’annullamento degli atti di indirizzo all’avvio della selezione; comunicazione del mancato superamento del controllo preventivo sul contratto; decreto direttoriale che ha annullato in autotutela la procedura di reclutamento e decreto di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, primo classificato nella graduatoria definitiva approvata il 20 ottobre 2025 e titolare di un contratto a tempo indeterminato sottoscritto in pari data, ha impugnato gli atti con cui il Conservatorio ha sospeso e poi annullato la procedura bandita nel giugno 2025 secondo il D.M. 180/2023, ritenendo applicabile il D.P.R. 83/2024. Con il ricorso introduttivo ha contestato la violazione dell’art. 21-nonies e degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, deducendo carenza di motivazione sull’interesse pubblico e mancata comparazione con il proprio interesse, lesione dell’affidamento maturato sull’esito della selezione, omessa comunicazione di avvio e adozione dell’autotutela per mero adeguamento alle richieste ministeriali. Ha inoltre sostenuto che il D.M. 180/2023 fosse ancora applicabile, poiché l’art. 17, comma 8, del D.P.R. 83/2024 ne differiva l’applicazione all’anno accademico 2025/2026 e l’art. 4, comma 4, non anticipava l’efficacia della nuova disciplina. Con i motivi aggiunti ha impugnato il decreto di avvio del procedimento di autotutela del 9 gennaio 2026 e il decreto del 26 gennaio 2026 di annullamento della procedura, riproponendo le doglianze; nella memoria conclusiva ha precisato che i motivi aggiunti erano circoscritti a una sola censura, rinunciando sostanzialmente alla contestazione relativa all’applicabilità del D.P.R. 83/2024.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile: le delibere e la nota allora impugnate avevano natura endoprocedimentale, producevano effetti conformativi interni e non erano autonomamente lesive; la lesione esterna è derivata dai successivi provvedimenti conclusivi, impugnati con motivi aggiunti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. È stata ritenuta adeguata la motivazione dell’annullamento: il bando, pubblicato nel giugno 2025, avrebbe dovuto applicare il D.P.R. 83/2024, e l’interesse pubblico consisteva anche nel consentire la partecipazione dei candidati aventi i requisiti più rigorosi previsti da tale disciplina, evitando che concorressero candidati privi di quei requisiti. La censura sull’affidamento è stata respinta perché l’art. 16 del bando conteneva una clausola di salvaguardia che avvertiva i candidati della possibile revoca o modifica della procedura per sopravvenienze ostative o ragioni di interesse pubblico. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio: le finalità partecipative risultavano concretamente soddisfatte, anche in considerazione della conoscenza delle misure adottate e della richiesta del ricorrente del 15 dicembre 2025 di revocare la sospensione; inoltre, il decreto del 9 gennaio 2026 aveva comunicato l’avvio del procedimento. Infine, è stata respinta la doglianza secondo cui l’annullamento sarebbe stato adottato per mera soggezione alle indicazioni ministeriali: il Conservatorio aveva esercitato autonomamente l’autotutela sulla base dell’illegittimità della procedura. Le ulteriori eccezioni preliminari sono state assorbite o non esaminate. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
In conclusione la censura deve essere rigettata poiché, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato relativo alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’Amministrazione ha provveduto a declinare le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione contemplati dal D.P.R. n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.
L’annullamento in autotutela è stato ritenuto legittimo perché fondato sull’illegittimità del bando adottato sulla base di una disciplina non più vigente e sorretto da ragioni di interesse pubblico specifiche, dirette a garantire la partecipazione secondo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Anche a non considerare dunque che, con decreto n. 1 del 9 gennaio 2026, il direttore del Conservatorio comunicò in effetti al ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale (cfr. pag. 17 della memoria di costituzione), nella fattispecie le finalità sottese alla comunicazione di avvio del procedimento risultano concretamente soddisfatte, per cui la doglianza è infondata e va respinta.
La censura per omessa comunicazione di avvio non comporta l’illegittimità quando le finalità partecipative risultino concretamente soddisfatte; nel caso deciso, inoltre, l’avvio era stato comunicato con apposito decreto.
artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, d.P.R. 83/2024
In conclusione la censura deve essere rigettata poiché, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato relativo alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’Amministrazione ha provveduto a declinare le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione contemplati dal D.P.R. n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.
La procedura di reclutamento pubblicata nel giugno 2025 per l’anno accademico 2025/2026 doveva essere assoggettata al D.P.R. 83/2024; il differimento di applicazione previsto dal regolamento non giustificava l’impiego della disciplina previgente per quella selezione.
art. 16 del bando di concorso
Alla luce di tale clausola, il Collegio reputa che nessun affidamento tutelabile possa vantare il ricorrente atteso che, sin dal momento della partecipazione alla selezione, era stato reso avvertito della possibilità che l’esito di essa sarebbe stato comunque condizionato dalla possibile sopravvenienza di “provvedimenti eventualmente ostativi”, di talché è evidente come egli fosse consapevole della possibile risoluzione del rapporto per effetto delle vicende della procedura di reclutamento.
Una clausola del bando che avverte della possibile revoca o modifica della procedura per sopravvenienze ostative o ragioni di interesse pubblico esclude, nelle circostanze considerate, un affidamento tutelabile sulla stabilità dell’esito concorsuale.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali, di regola, non sono autonomamente impugnabili, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile al provvedimento conclusivo; l’impugnazione anticipata è ammessa solo eccezionalmente per atti vincolati che predeterminino nettamente la decisione finale o per atti interlocutori che determinino un arresto procedimentale.
- Nell’esercizio dell’autotutela su una procedura concorsuale, l’interesse pubblico può consistere nel ripristino della legalità e nella garanzia che la selezione si svolga secondo i requisiti di partecipazione stabiliti dalla disciplina applicabile, anche per consentire la partecipazione degli aventi diritto esclusi dall’applicazione di requisiti meno rigorosi.
- La presenza nel bando di una clausola che avverte i candidati della possibile revoca o modifica della procedura per provvedimenti ostativi o ragioni di interesse pubblico può escludere un affidamento tutelabile sulla stabilità dell’esito della selezione.
- La mancata comunicazione formale di avvio non determina l’illegittimità quando, nel caso concreto, le finalità della partecipazione procedimentale risultino comunque soddisfatte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →