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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 4331 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazione "prima casa" - Cessione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa" con successivo acquisto di altro immobile, senza curare il trasferimento della residenza nel medesimo Comune - Decadenza dall'agevolazione "prima casa" - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Il contribuente è decaduto dai benefici fiscali "prima casa" perché, pur avendo acquistato un altro immobile entro un anno dalla vendita del precedente, non ha trasferito la residenza nel relativo Comune e non ha quindi dimostrato il rispetto delle condizioni richieste per evitare la decadenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima del decorso di cinque anni e aveva successivamente acquistato un altro immobile entro un anno dall'alienazione. Tuttavia, non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui era situato il nuovo immobile. L'Ufficio ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per conservare l'agevolazione, poiché il nuovo acquisto avrebbe dovuto essere destinato a effettiva abitazione principale, come desumibile anche dalle certificazioni anagrafiche.

Norme richiamate

  • Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata per gli acquisti qualificabili come "prima casa", subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalla relativa nota.

  • Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Disciplina i requisiti per ottenere e conservare l'agevolazione "prima casa". In caso di vendita dell'immobile prima di cinque anni, il beneficio può essere conservato se, entro un anno dall'alienazione, viene acquistato un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Il mancato trasferimento della residenza nel Comune del nuovo immobile comporta la decadenza dall'agevolazione.

Massime di principio

  • La vendita dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima di cinque anni comporta normalmente la decadenza, salvo il riacquisto entro un anno di un altro immobile da destinare effettivamente ad abitazione principale.
  • Il semplice acquisto di un nuovo immobile entro un anno non è sufficiente: occorre rispettare anche le condizioni sostanziali collegate alla sua destinazione abitativa e, ove richiesto, al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova.
  • Le certificazioni anagrafiche possono costituire prova significativa del mancato trasferimento della residenza e giustificare il recupero delle imposte non versate.
  • Per evitare contestazioni, chi vende anticipatamente l'immobile agevolato dovrebbe verificare tempestivamente i termini per il riacquisto, trasferire la residenza secondo i requisiti applicabili e conservare la documentazione che dimostri l'effettiva destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale.

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