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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11836/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21/06/2022 relativa a condanne per rapina aggravata (sentenza del Tribunale di Catania 21/01/2014). Le censure principali sono: mancata rinnovazione dell'istruttoria con conferimento di perizia medico-legale per accertare la capacità di intendere e volere e la capacità di partecipare al processo; contestazione del concorso tra le condotte (sostenendo che Grasso non partecipò alla minaccia posta in essere dalla Militi e che le condotte sarebbero ontologicamente inconciliabili); qualificazione del fatto come desistenza o, comunque, tentativo (art. 56 c.p.), perché i tondini sarebbero stati restituiti o non materialmente appropriati; richiesta di applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (valore irrisorio dei tre tondini di ferro usati e restituiti); censura per il rigetto della celebrazione del processo con rito abbreviato e relativa riduzione di pena (art. 442 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi si risolvono in censure di merito e valutazioni fattuali (non sindacabili in sede di legittimità) e che la Corte di appello aveva motivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (perizia medico-legale). La Cassazione ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'azione è stata corale e coordinata, nonché la qualificazione della rapina impropria in base al controllo sulla cosa e all'uso della minaccia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La sentenza impugnata non è stata annullata né modificata: il ricorso è stato rigettato (inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello dispone la rinnovazione dell'istruttoria solo se, allo stato degli atti, non si ritiene in grado di decidere; la richiesta di perizia va ammessa solo in tali casi e il rigetto motivato è inammissibile in Cassazione (giudizio di fatto).

  • art. 56 cod. pen.

    Distinzione tra tentativo e desistenza: la desistenza richiede una decisione volontaria dell'agente di interrompere l'azione criminale; se l'interruzione è causata da fattori esterni non volontari non si configura la desistenza.

  • art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità può essere valutata solo se il valore e l'effettivo danno lo giustificano; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto non applicabile tale attenuante sulla base degli elementi probatori.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La riduzione di pena tipica del rito abbreviato condizionato può essere richiesta ma il rigetto della richiesta, se adeguatamente motivato dal giudice, non è sindacabile in Cassazione senza censure specifiche e correlate alle motivazioni impugnate.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità per aspecificità del ricorso: il ricorso deve contestare specifiche parti della motivazione impugnata; la mancanza di correlazione tra censure e motivazione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha formalmente dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • I motivi che si risolvono in mera diversa valutazione delle prove o in ricostruzioni fattuali alternative sono inammissibili in Cassazione: la Corte esercita un sindacato solo di diritto, non di merito.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. perizia medico-legale) va accolta solo se il giudice d'appello ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto motivato è difficilmente impugnabile in Cassazione.
  • Per qualificare la desistenza è necessaria una scelta volontaria dell'agente di interrompere l'azione; l'interruzione dovuta a fattori esterni (es. intervento della persona offesa) non configura desistenza.
  • Nelle ipotesi di concorso tra più partecipanti, le condotte devono essere valutate unitariamente se rientrano in un'azione corale e coordinata; la parcellizzazione delle condotte può essere rigettata se gli elementi indicano partecipazione comune.
  • Le richieste generiche o non correlate puntualmente alle motivazioni della sentenza impugnata possono portare all'inammissibilità per aspecificità ex art. 591 c.p.p.; il ricorso deve criticare concretamente le ragioni del giudice di merito.
  • Presentare ricorsi basati su questioni di fatto comporta il rischio di condanna alle spese e, se ravvisata colpa, all'applicazione di ammende o sanzioni pecuniarie.

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