Cassazione Penale, Sentenza n. 11836/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 21/06/2022 relativa a condanne per rapina aggravata (sentenza del Tribunale di Catania 21/01/2014). Le censure principali sono: mancata rinnovazione dell'istruttoria con conferimento di perizia medico-legale per accertare la capacità di intendere e volere e la capacità di partecipare al processo; contestazione del concorso tra le condotte (sostenendo che Grasso non partecipò alla minaccia posta in essere dalla Militi e che le condotte sarebbero ontologicamente inconciliabili); qualificazione del fatto come desistenza o, comunque, tentativo (art. 56 c.p.), perché i tondini sarebbero stati restituiti o non materialmente appropriati; richiesta di applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (valore irrisorio dei tre tondini di ferro usati e restituiti); censura per il rigetto della celebrazione del processo con rito abbreviato e relativa riduzione di pena (art. 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi si risolvono in censure di merito e valutazioni fattuali (non sindacabili in sede di legittimità) e che la Corte di appello aveva motivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (perizia medico-legale). La Cassazione ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l'azione è stata corale e coordinata, nonché la qualificazione della rapina impropria in base al controllo sulla cosa e all'uso della minaccia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La sentenza impugnata non è stata annullata né modificata: il ricorso è stato rigettato (inammissibile).
Norme richiamate
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudice d'appello dispone la rinnovazione dell'istruttoria solo se, allo stato degli atti, non si ritiene in grado di decidere; la richiesta di perizia va ammessa solo in tali casi e il rigetto motivato è inammissibile in Cassazione (giudizio di fatto).
art. 56 cod. pen.
Distinzione tra tentativo e desistenza: la desistenza richiede una decisione volontaria dell'agente di interrompere l'azione criminale; se l'interruzione è causata da fattori esterni non volontari non si configura la desistenza.
art. 61, comma 1, n. 4, cod. pen.
L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità può essere valutata solo se il valore e l'effettivo danno lo giustificano; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto non applicabile tale attenuante sulla base degli elementi probatori.
art. 442 cod. proc. pen.
La riduzione di pena tipica del rito abbreviato condizionato può essere richiesta ma il rigetto della richiesta, se adeguatamente motivato dal giudice, non è sindacabile in Cassazione senza censure specifiche e correlate alle motivazioni impugnate.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per aspecificità del ricorso: il ricorso deve contestare specifiche parti della motivazione impugnata; la mancanza di correlazione tra censure e motivazione rende il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha formalmente dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- I motivi che si risolvono in mera diversa valutazione delle prove o in ricostruzioni fattuali alternative sono inammissibili in Cassazione: la Corte esercita un sindacato solo di diritto, non di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. perizia medico-legale) va accolta solo se il giudice d'appello ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto motivato è difficilmente impugnabile in Cassazione.
- Per qualificare la desistenza è necessaria una scelta volontaria dell'agente di interrompere l'azione; l'interruzione dovuta a fattori esterni (es. intervento della persona offesa) non configura desistenza.
- Nelle ipotesi di concorso tra più partecipanti, le condotte devono essere valutate unitariamente se rientrano in un'azione corale e coordinata; la parcellizzazione delle condotte può essere rigettata se gli elementi indicano partecipazione comune.
- Le richieste generiche o non correlate puntualmente alle motivazioni della sentenza impugnata possono portare all'inammissibilità per aspecificità ex art. 591 c.p.p.; il ricorso deve criticare concretamente le ragioni del giudice di merito.
- Presentare ricorsi basati su questioni di fatto comporta il rischio di condanna alle spese e, se ravvisata colpa, all'applicazione di ammende o sanzioni pecuniarie.
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