Cassazione Penale, Sentenza n. 20187/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la sua istanza di annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso il 26/08/2021 dalla Procura generale, chiedendo che il provvedimento esecutivo fosse unico (unificazione dei cumuli) invece che scisso in due distinti cumuli parziali. Lamentava che i reati associativi commessi in epoche diverse dovessero considerarsi come un unico reato in continuità (continuazione) e che l'espiazione della pena precedente non potesse giustificare la separazione dei cumuli ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini dell'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., l'esecuzione di pena o la custodia subita va valutata con riferimento al singolo reato cui quella esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato in sede di riconoscimento della continuazione. Pertanto la pena già espiata prima della commissione del reato successivo non può essere automaticamente imputata a quest'ultimo e la formazione di due distinti cumuli parziali è legittima. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
"In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire"
La Corte l'ha interpretato nel senso che, quando si riconosce la continuazione fra reati giudicati in tempi diversi, la custodia o le pene espiate sono valutate esclusivamente rispetto al singolo reato cui si riferiscono e non rispetto alla pena complessiva determinata in sede di continuazione; quindi pene espiate prima della commissione del reato successivo non costituiscono automaticamente credito ai fini dell'esecuzione di quest'ultimo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione determina una pena complessiva ma non annulla l'individualità delle singole condotte ai fini dell'esecuzione: il computo delle pene si effettua reato per reato secondo l'art. 657, comma 4, c.p.p.
- Se una pena è stata espiata prima della commissione di un reato successivo, quella espiazione non viene automaticamente imputata al reato successivo ai fini della determinazione della pena da eseguire.
- La formazione di cumuli parziali distinti è legittima quando la sequenza temporale delle condotte e dell'espiazione delle pene giustifica che alcune sanzioni siano considerate eseguite anteriormente alla commissione del reato per il quale si procede.
- Eccezione importante: per i reati a natura permanente, se la detenzione è avvenuta durante la prosecuzione del reato, la pena espiata può essere computata in modo diverso rispetto ai reati 'a evento' (la giurisprudenza distingue i casi di reato permanente da quelli di reato seriale).
- Per contrastare la scissione dei cumuli in casi simili è necessario dimostrare che la detenzione o la pena espiata si riferiscono materialmente a un periodo successivo alla commissione del reato per il quale si chiede il computo; la mera riconduzione in un unico disegno criminoso non è sufficiente.
- La giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare il principio della non fungibilità delle pene espiate anteriormente alla commissione del reato per il quale si deve determinare l'esecuzione, salvo specifiche e dimostrate ragioni contrarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →