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Sentenza

Sentenza n. 2521/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 486/2023 del Tribunale Monza.

Giustizia amministrativa202504543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 486/2023 del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirgli, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il valore complessivo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di pagamento della somma, oltre interessi legali, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi idonei a superare la documentazione e la pretesa azionata. È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo dei crediti pecuniari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale di Monza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando l'importo di euro 2.000,00 riconosciuto dal titolo. Ha escluso, invece, gli interessi legali richiesti dalla maturazione del credito sino al saldo, perché non erano stati domandati nel giudizio civile e non erano stati riconosciuti nella sentenza da eseguire; il giudizio di ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo né attribuire costitutivamente un credito ulteriore. L'importo effettivamente dovuto, compresi eventuali interessi riconoscibili in base al titolo e alla legge, dovrà essere definitivamente verificato secondo i parametri applicabili. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine di 60 giorni e provveda entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, costituente lo strumento mediante il quale doveva essere soddisfatto il credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Sono richiamati quali parametri legali per verificare misura e decorrenza degli eventuali interessi, senza che il giudizio di ottemperanza possa riconoscere interessi non compresi nel titolo esecutivo.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della condanna alle spese e del richiamo alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo esecutivo, ma non può ampliare costitutivamente il contenuto del giudicato riconoscendo somme, interessi o altre utilità non attribuite dal provvedimento da eseguire.
  • La quantificazione della somma dovuta in ottemperanza deve essere effettuata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti già compiuti; la quantificazione prospettata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'amministrazione statale non può opporre tale termine all'azione di ottemperanza per il pagamento coattivo della somma dovuta.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Gli interessi legali non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza se non sono stati domandati nel giudizio definito dal titolo e non sono stati conseguentemente riconosciuti nella sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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