Cassazione Penale, Ordinanza n. 05110/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 13 febbraio 2025. Dal testo emerge che i motivi erano tre: primo, una richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo della sentenza di secondo grado, ritenuto affetto da meri refusi; secondo, la dedotta motivazione apparente in ordine al giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione probatoria operata dai giudici di appello; terzo, la denunciata violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la richiesta di correzione dovesse essere rivolta alla Corte di appello, che il secondo motivo fosse manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era compiuta e fondata sull'attendibilità della persona offesa, riscontrata da un testimone oculare, e che anche il terzo motivo fosse manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale valutato il precedente penale recente e la gravità del fatto ai fini dell'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi dedotti: la correzione dell'errore materiale andava chiesta alla Corte di appello; la motivazione sulla responsabilità era adeguata e non apparente; la recidiva era stata motivatamente confermata sulla base del precedente penale recente e della gravità del fatto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta quando il giudice di merito valorizzi congiuntamente un precedente penale recente e la gravità intrinseca del fatto, ricavandone una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
art. 620 c.p.p.
La richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo, quando riferita a meri refusi della sentenza di appello, deve essere proposta al giudice che ha pronunciato il provvedimento, cioè la Corte di appello.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o comunque non deducibili nel modo prospettato.
Massime di principio
- La correzione di meri errori materiali o refusi contenuti nel dispositivo della sentenza di appello va domandata al giudice che ha emesso il provvedimento, non potendo essere utilmente veicolata mediante ricorso per cassazione.
- Il vizio di motivazione per asserita apparenza non sussiste quando la sentenza impugnata sviluppi un percorso argomentativo coerente e specifico sulla credibilità della persona offesa, specie se corroborato da riscontri esterni come la testimonianza di un testimone oculare.
- La censura sulla recidiva è infondata se il giudice di merito la fonda su una valutazione complessiva del precedente penale recente e della particolare gravità del fatto, traendone un giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Quando tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
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