Sentenza n. 11075/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi n. -OMISSIS-del 14/07/2025, notificata in data 21.07.2025 con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso avverso il diniego parziale opposto dal Ministero della Difesa sull'istanza di accesso del -OMISSIS-; - per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con istanza del -OMISSIS- e, per l'effetto, per la condanna del Ministero della Difesa a consentire l'accesso integrale nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del Ministero della Difesa e decisione della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi che avevano negato l’ostensione dei verbali e delle schede motivazionali relativi agli ufficiali idonei ma non promossi, collocati in posizione superiore nella graduatoria della procedura di avanzamento al grado di Capitano di vascello per l’anno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già parte di un giudizio volto all’annullamento della graduatoria di merito e degli atti della procedura di avanzamento al grado di Capitano di vascello per l’anno 2024, aveva chiesto l’accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, ai verbali e alle schede motivazionali relativi agli altri ufficiali idonei ma non promossi, collocati in posizione superiore nella graduatoria. L’Amministrazione aveva negato tale parte dell’istanza ritenendo carente un interesse diretto, concreto e attuale, sul presupposto che gli ufficiali idonei ma non iscritti in quadro non avrebbero potuto arrecare lesione alla posizione del richiedente. La Commissione per l’Accesso aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso amministrativo, condividendo tale impostazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso difensivo, sostenendo che la documentazione richiesta fosse strumentale e necessaria alla tutela giudiziale delle proprie ragioni, alla verifica della legittimità dell’intera procedura valutativa, alla richiesta di rinnovazione della procedura e alla corretta collocazione in graduatoria anche in vista di eventuali scorrimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente il necessario collegamento tra la posizione giuridica del ricorrente e la documentazione richiesta, poiché i verbali e le schede motivazionali degli ufficiali idonei ma non promossi collocati in posizione superiore riguardano la medesima procedura valutativa oggetto del giudizio principale e possono essere strumentali alle esigenze difensive ivi dedotte. Ai fini dell’accesso difensivo è sufficiente l’astratta pertinenza e il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare; l’Amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale, valutazione riservata al giudice investito di quest’ultimo. È stata quindi dichiarata l’illegittimità dei dinieghi nella parte contestata ed è stato ordinato al Ministero della Difesa di consentire l’ostensione della documentazione individuata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con eventuale oscuramento dei dati sensibili o giudiziari. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato accolto con ordine all’Amministrazione di consentire l’ostensione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Riconosce la legittimazione all’accesso al titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Consente l’accesso ai documenti quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; l’ostensione può essere accompagnata dall’oscuramento dei dati sensibili o giudiziari eventualmente presenti.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Rileva per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in materia di accesso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato, unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a., per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti degli ufficiali potenzialmente controinteressati.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo, il richiedente deve dimostrare un nesso di strumentalità necessaria, inteso come collegamento concreto e astrattamente pertinente, tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che intende tutelare.
- Quando la documentazione riguarda la medesima procedura amministrativa oggetto di un giudizio già instaurato e può contribuire alla verifica della legittimità dell’attività amministrativa contestata, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso anche se i documenti riguardano altri partecipanti alla procedura.
- L’Amministrazione detentrice dei documenti e il giudice investito del ricorso ex art. 116 c.p.a. non possono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale: tale apprezzamento compete al giudice davanti al quale quel giudizio è pendente.
- L’interesse all’accesso difensivo è distinto dall’interesse a ottenere una decisione favorevole nel giudizio principale e non coincide necessariamente con l’interesse al ricorso contro l’esito della procedura amministrativa.
- L’accoglimento dell’accesso può essere accompagnato dall’oscuramento delle parti contenenti dati sensibili o giudiziari, ove presenti, secondo il bilanciamento previsto dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990.
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