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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18980/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in primo grado contro l'ente sostenendo che i plurimi incarichi a progetto formalmente stipulati celassero in realtà un unico rapporto di lavoro subordinato. In base alla sua prospettazione, le attività concretamente svolte erano incompatibili con i progetti indicati nei contratti, con conseguente applicazione dell'art. 61 e dell'art. 69 del d.lgs. 276/2003, conversione a tempo indeterminato sin dall'origine, pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto confrontare mansioni e progetti per desumere la totale estraneità tra essi e l'intento simulatorio, oltre a sottovalutare la natura incompatibile delle mansioni di addetto al protocollo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato le prove testimoniali; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione, da un lato, al preteso recesso ante tempus e, dall'altro, alla domanda di differenze retributive, che il ricorrente sosteneva ricomprese nel conteggio allegato al ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava specifici fatti storici omessi e si traduceva in una rivalutazione del merito; inammissibile il secondo perché mirava sostanzialmente a una nuova lettura delle prove testimoniali, estranea al giudizio di legittimità; inammissibile il terzo perché non censurava adeguatamente la ratio decidendi sulla novità/inammissibilità delle domande relative al recesso ante tempus e alle differenze retributive, oltre a non dimostrare che tali pretese fossero state effettivamente introdotte e devolute nei gradi di merito secondo i requisiti di specificità dell'atto di ricorso e del ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    richiamato come disciplina dei contratti a progetto cui il ricorrente negava applicabilità alla fattispecie concreta.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    richiamato come norma invocata per la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame è censurabile solo se riguarda uno specifico fatto storico decisivo; non è sufficiente una richiesta di rivalutazione del merito o una critica generica alla motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    la censura non può essere usata per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e per sovvertire l'apprezzamento di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ribadisce che il dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé vizio di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, trascrivendo i passaggi rilevanti degli atti su cui la censura si fonda.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua uno specifico fatto storico decisivo, il cui esame sia stato totalmente omesso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per contrapporre una diversa lettura dei fatti di causa.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: il dissenso sulla ricostruzione probatoria o sull'attendibilità dei testimoni è, di regola, inammissibile.
  • Quando si censura una decisione per omessa pronuncia o erronea declaratoria di novità della domanda, il ricorrente deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e dimostrare, con specificità, che la domanda era stata effettivamente introdotta e devoluta nei precedenti gradi.
  • La portata della domanda giudiziale può essere desunta anche dagli atti e dai documenti, ma non è sufficiente un generico richiamo a un conteggio o a importi ivi indicati per ritenere proposta una distinta causa petendi; occorre una chiara allegazione nell'atto introduttivo e, in cassazione, la necessaria trascrizione dei passaggi rilevanti.
  • In tema di ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone di indicare con precisione gli atti e i fatti storici rilevanti, non essendo consentito affidare la censura a formule assertive o a mere deduzioni di incompatibilità fattuale non documentate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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