Circolare numero 25 del 2-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i dipendenti pubblici che non trasferiscono la residenza nel Comune in cui prestano servizio non hanno diritto al congedo straordinario retribuito per recarsi a votare nel Comune di residenza. Il diniego si fonda sulla distinzione tra obblighi anagrafici e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico: la mancata iscrizione anagrafica nel Comune di servizio non può generare il diritto al congedo. Resta invece fermo il diritto al congedo per chi abbia presentato nei termini le denunce anagrafiche ma non abbia ancora ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di servizio. La disposizione si applica dalla data di emanazione della circolare e deve essere portata a conoscenza dei dipendenti.
Congedi straordinari retribuiti per recarsi a votare: esclusione per i dipendenti pubblici che non fissano la residenza nel Comune di servizio
Congedi straordinari retribuiti per recarsi a votare dei dipendenti pubblici
La circolare fornisce chiarimenti sull'accesso ai congedi straordinari retribuiti riconosciuti ai dipendenti pubblici per recarsi a votare. L'intervento si colloca nel solco della precedente circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 1 dicembre 1992, n. 6719/92/10.0.235, richiamata come riferimento interpretativo e applicativo.
Esclusione del congedo per chi non trasferisce la residenza
Il principio affermato è che il dipendente pubblico che non fissa la residenza nel Comune in cui presta servizio non ha diritto al congedo straordinario retribuito per votare nel Comune di residenza. La circolare sottolinea che la mancata iscrizione anagrafica nel Comune sede di lavoro dipende da norme di carattere generale in materia di anagrafe, e non da disposizioni che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.
Fondamento interpretativo della decisione
La circolare richiama il parere del Consiglio di Stato n. 590/1984 per evidenziare che l'iscrizione anagrafica nel Comune sede di lavoro è imposta dall'ordinamento anagrafico. Ne consegue che il dipendente che si limita a stabilire la propria abituale dimora nel Comune di servizio, senza trasferirvi la residenza, non sta violando un obbligo contrattuale o di impiego, ma resta inadempiente rispetto a un obbligo di legge di portata generale. Proprio per questa ragione, tale situazione non può costituire il presupposto per riconoscere un diritto al congedo retribuito.
Ipotesi in cui il congedo resta spettante
La circolare precisa tuttavia che continua ad applicarsi la regola secondo cui hanno titolo al congedo i dipendenti che abbiano presentato, entro venti giorni dal trasferimento o dall'assunzione in servizio, le denunce anagrafiche previste, ma non abbiano ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui si trova la sede di servizio. In questo caso, il ritardo nell'aggiornamento delle liste elettorali non pregiudica il diritto al congedo.
Applicazione e comunicazione
Le disposizioni si applicano dalla data di emanazione della circolare. Inoltre, l'amministrazione deve darne comunicazione ai dipendenti nelle forme di rito, così da assicurare la corretta conoscenza della disciplina.
Punti principali
Oggetto della circolare e richiamo alla precedente circolare ministeriale
La circolare interviene in materia di congedi straordinari retribuiti per l'esercizio del diritto di voto e richiama la circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 1 dicembre 1992, n. 6719/92/10.0.235, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992.
Esclusione del congedo per chi non trasferisce la residenza nel Comune di servizio
Viene stabilito che i dipendenti pubblici che non fissano la residenza nel Comune in cui prestano servizio non hanno titolo al congedo straordinario retribuito per recarsi a votare nel Comune di residenza. La ragione è che l'iscrizione anagrafica nel Comune sede di lavoro discende dalle norme sull'ordinamento delle anagrafi e non da quelle che regolano il rapporto di pubblico impiego.
Distinzione tra obblighi anagrafici e rapporto di impiego
La circolare precisa che il dipendente che stabilisce soltanto l'abituale dimora nel Comune di servizio, senza trasferirvi la residenza, non viola un obbligo del rapporto di pubblico impiego, ma risulta inadempiente agli obblighi anagrafici generali. Da tale inadempimento non può derivare il riconoscimento di un diritto, quale il congedo retribuito per votare nel Comune di residenza.
Conferma del diritto al congedo per chi ha regolarmente presentato le denunce anagrafiche
Resta ferma la possibilità di ottenere il congedo retribuito per i dipendenti che abbiano effettuato le denunce anagrafiche entro venti giorni dal trasferimento o dall'assunzione in servizio, ma non abbiano ancora ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui è ubicata la sede di servizio.
Decorrenza e comunicazione al personale
La circolare precisa che le disposizioni trovano applicazione dalla data della sua emanazione e che devono essere portate a conoscenza dei dipendenti nelle forme di rito.
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