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Circolare

Circolare numero 26 del 5-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare la disciplina sulla rivalutazione monetaria delle rate di pensione pagate tardivamente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 394/1992. Il punto decisivo è la data in cui si perfeziona il ritardo: se anteriore al 31 dicembre 1991 torna applicabile la disciplina precedente richiamata dalla circolare n. 224/1991; se successiva, continuano a valere i criteri già fissati dalla circolare n. 53/1992, con rivalutazione riconoscibile solo per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali. La circolare distingue inoltre i casi misti, nei quali coesistono rate con ritardo anteriore e posteriore al 31 dicembre 1991, e precisa che la rivalutazione può essere riconosciuta solo in presenza di esplicita pronuncia giudiziaria, anche quando intervenga con decreto ingiuntivo.

Rivalutazione monetaria e interessi su rate di pensione pagate in ritardo: criteri applicativi dopo la sentenza Corte cost. n. 394/1992

Rivalutazione monetaria e interessi sulle rate di pensione corrisposte in ritardo

La circolare interviene per coordinare le modalità di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle rate di pensione pagate in ritardo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 7-19 ottobre 1992. Lo scopo è chiarire per quali fattispecie trovi applicazione l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e in quali casi, invece, debbano continuare a operare i criteri già indicati nelle precedenti istruzioni amministrative.

Effetti della pronuncia della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha ritenuto non ammissibile la questione di legittimità relativa al comma 6 dell’art. 16 della legge n. 412/1991 con riferimento ai ritardi verificatisi prima della sua entrata in vigore, fissata al 31 dicembre 1991. Nella motivazione, la Corte ha precisato che la norma non si applica quando la fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente alla sua entrata in vigore.

La circolare evidenzia che la pronuncia della Corte ha comportato una delimitazione temporale dell’ambito applicativo della disciplina: essa opera solo per i ritardi perfezionatisi non prima del 31 dicembre 1991, mentre restano esclusi i casi in cui il ritardo si sia formato in data anteriore.

Nozione di ritardo nel pagamento delle rate

Ai fini applicativi, salvo che la sentenza indichi date diverse, le rate di pensione si considerano corrisposte in ritardo quando il pagamento avvenga oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di pensione. Se il diritto alla prestazione matura successivamente alla domanda, il termine di 120 giorni decorre dal perfezionamento del diritto.

Casi con ritardo perfezionato prima del 31 dicembre 1991

Quando l’Istituto venga condannato alla rivalutazione monetaria di rate il cui ritardo si è perfezionato anteriormente al 31 dicembre 1991 e il pagamento sia avvenuto prima di tale data, tornano applicabili le disposizioni della circolare n. 224 del 17 settembre 1991.

In tali ipotesi:

  • salvo diversa previsione espressa del giudice, le somme dovute a titolo di interessi legali devono essere aggiunte a quelle dovute a titolo di rivalutazione monetaria;
  • non devono essere impugnate le sentenze che prevedono il cumulo tra rivalutazione e interessi.

Casi con pagamento tardivo successivo al 30 dicembre 1991

Per le rate pagate tardivamente in data successiva al 30 dicembre 1991 occorre distinguere due situazioni.

Debito composto da rate con ritardo anteriore e posteriore al 31 dicembre 1991

Se il debito comprende sia rate per le quali il ritardo si è perfezionato prima del 31 dicembre 1991 sia rate per le quali il ritardo si è perfezionato dopo tale data, devono essere seguiti criteri differenziati:

  • per le rate con ritardo anteriore al 31 dicembre 1991, la rivalutazione monetaria relativa al periodo tra la data del ritardo e il 30 dicembre 1991 va corrisposta in aggiunta agli interessi legali maturati nello stesso periodo;
  • per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1991 e il saldo, la rivalutazione va riconosciuta solo per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali maturati nello stesso arco temporale;
  • per le rate con ritardo perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, la rivalutazione monetaria deve essere corrisposta solo per la parte eventualmente eccedente gli interessi legali;
  • devono essere impugnate eventuali sentenze che dispongano il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali con riferimento a tutte le rate e/o per tutto il periodo.

Debito composto solo da rate con ritardo successivo al 30 dicembre 1991

Se il debito complessivo è formato soltanto da rate per le quali il ritardo si è perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, continuano a trovare applicazione i criteri già indicati nella circolare n. 53 del 24 febbraio 1992. In particolare:

  • la rivalutazione monetaria va corrisposta solo per la parte eventualmente eccedente l’importo degli interessi;
  • devono essere impugnate eventuali sentenze che prevedano il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

Ambito di applicazione delle istruzioni giudiziali

Le disposizioni illustrate valgono anche quando la pronuncia dell’autorità giudiziaria sulla rivalutazione monetaria sia stata adottata con decreto ingiuntivo. La circolare ribadisce inoltre che la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo se vi sia un’espressa pronuncia dell’autorità giudiziaria.

Punti principali

Effetti della sentenza Corte cost. n. 394/1992

La Corte costituzionale ha dichiarato non ammissibile la questione di legittimità dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per le situazioni in cui la fattispecie costitutiva della responsabilità per ritardato pagamento si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della legge, fissata al 31 dicembre 1991. La norma non si applica quindi ai ritardi già perfezionati anteriormente a tale data.

Regola generale sulla decorrenza del ritardo

Per le rate di pensione, salvo diversa indicazione contenuta nelle sentenze, il pagamento si considera tardivo quando avvenga dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda di pensione oppure, se il diritto alla prestazione matura successivamente, dopo 120 giorni dal perfezionamento del diritto.

Casi con ritardo perfezionato prima del 31 dicembre 1991

Se l’Istituto è condannato alla rivalutazione monetaria di rate per le quali il ritardo si è perfezionato prima del 31 dicembre 1991, e il pagamento è avvenuto prima di tale data, si applicano nuovamente le disposizioni della circolare n. 224 del 17 settembre 1991. In tali casi, salvo diversa statuizione del giudice, gli interessi legali vanno aggiunti alla rivalutazione monetaria e non devono essere impugnate le sentenze che prevedono il cumulo tra rivalutazione e interessi.

Casi con pagamento tardivo successivo al 30 dicembre 1991

Se la condanna riguarda rate pagate tardivamente dopo il 30 dicembre 1991, occorre distinguere tra rate con ritardo perfezionato prima del 31 dicembre 1991 e rate con ritardo perfezionato dopo tale data. Per le prime, la rivalutazione per il periodo fino al 30 dicembre 1991 si aggiunge agli interessi legali maturati nello stesso periodo, mentre per il periodo dal 31 dicembre 1991 al saldo la rivalutazione è dovuta solo per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi. Per le rate con ritardo perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, la rivalutazione è dovuta solo per la parte che eccede gli interessi legali.

Casi in cui tutte le rate hanno ritardo successivo al 30 dicembre 1991

Se il debito complessivo è formato solo da rate per le quali il ritardo si è perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, continuano ad applicarsi i criteri della circolare n. 53 del 24 febbraio 1992: la rivalutazione monetaria va corrisposta solo per la parte eventualmente eccedente l’importo degli interessi legali, e devono essere impugnate le sentenze che prevedano il cumulo di rivalutazione e interessi.

Provvedimenti giudiziari e decreto ingiuntivo

Le indicazioni della circolare valgono anche quando la pronuncia dell’autorità giudiziaria in materia di rivalutazione monetaria sia contenuta in un decreto ingiuntivo. La rivalutazione monetaria può comunque essere riconosciuta solo in presenza di una specifica pronuncia giudiziale.

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