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Circolare

Circolare numero 34 del 8-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i nuovi limiti di reddito mensile da considerare nel 1993 per l’accertamento del carico ai fini degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, adeguati ai nuovi trattamenti minimi del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti previsti dall’art. 2 della legge n. 438/1992. Vengono distinti i valori applicabili dal 1° gennaio al 31 maggio 1993, dal 1° giugno 1993 e dal 1° dicembre 1993. Si chiarisce inoltre a quali soggetti si applicano tali limiti, il richiamo alle regole già vigenti per fratelli, sorelle e nipoti, e il fatto che la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia non fa venir meno altri diritti collegati alla vivenza a carico. Le sedi sono invitate a informare subito i datori di lavoro e gli altri interessati.

Aggiornamento dei limiti di reddito mensile per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 1993

Aggiornamento dei limiti di reddito per assegni familiari e maggiorazioni di pensione nel 1993

La circolare aggiorna per il 1993 i limiti di reddito mensile da utilizzare per verificare la condizione di carico economico ai fini del diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione. L’aggiornamento deriva dall’aumento dei trattamenti minimi del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti disposto dall’art. 2 della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Base normativa e decorrenze

Per il 1993 i trattamenti minimi del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti sono fissati in:

  • lire 588.150 mensili dal 1° giugno 1993;
  • lire 598.150 mensili dal 1° dicembre 1993.

Su tale base vengono ricalcolati i limiti di reddito mensile rilevanti per l’accertamento del carico, cioè della non autosufficienza economica, ai fini del riconoscimento dei trattamenti di famiglia e delle quote di maggiorazione di pensione.

Limiti di reddito applicabili nel 1993

La circolare distingue tre periodi:

  • dal 1° gennaio al 31 maggio 1993 continuano ad applicarsi i limiti già vigenti dal 1° maggio 1992, rimasti invariati fino alla fine del 1992: lire 813.700 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato; lire 1.423.950 per due genitori;
  • dal 1° giugno 1993 i limiti sono elevati a lire 828.350 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato; lire 1.449.550 per due genitori;
  • dal 1° dicembre 1993 i limiti sono ulteriormente elevati a lire 842.400 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato; lire 1.474.200 per due genitori.

Estensione ad altri familiari

I nuovi limiti si applicano anche, secondo le disposizioni già vigenti e già comunicate, alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo il criterio dell’indice unitario di mantenimento.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che tali limiti trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare. In particolare, con riferimento alle disposizioni sulla ammissione dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, i limiti riguardano solo:

  • i lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, cioè coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente;
  • i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata;
  • gli armatori e proprietari armatori imbarcati;
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Effetti sulla vivenza a carico e altri benefici

Per i soggetti richiamati, così come per quelli ai quali si applica la normativa sull’assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle disposizioni sul reddito familiare non determina automaticamente la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico. La circolare richiama, come esempio, le prestazioni economiche di malattia per i dipendenti ricoverati in luogo di cura.

Indicazioni operative

La circolare anticipa che con successiva comunicazione saranno rese note le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare per il 1993 ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Le Sedi sono invitate a dare immediata comunicazione dei nuovi importi e delle istruzioni ai datori di lavoro e alle altre categorie interessate.

Punti principali

Aggiornamento dei trattamenti minimi e dei limiti di reddito

In applicazione dell’art. 2 della legge 14 novembre 1992, n. 438, i trattamenti minimi del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per il 1993 sono fissati in lire 588.150 mensili dal 1° giugno e in lire 598.150 dal 1° dicembre. Di conseguenza vengono ricalcolati i limiti di reddito mensile rilevanti per l’accertamento del carico economico ai fini del diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione.

Limiti di reddito validi dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993

Dal 1° giugno 1993 i limiti risultano pari a lire 828.350 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e a lire 1.449.550 per due genitori. Dal 1° dicembre 1993 i limiti aumentano a lire 842.400 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e a lire 1.474.200 per due genitori.

Limiti applicabili nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 1993

Per i primi cinque mesi del 1993 continuano ad applicarsi i limiti già vigenti dal 1° maggio 1992 e rimasti invariati fino alla fine del 1992: lire 813.700 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e lire 1.423.950 per due genitori.

Estensione ai casi di fratelli, sorelle e nipoti

I nuovi limiti valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore, nei casi di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo l’indice unitario di mantenimento.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che i limiti di reddito si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare. In particolare, per quanto riguarda l’ammissione dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, essi riguardano solo i lavoratori autonomi ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari (coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente; caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Effetti della cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia

Per i soggetti indicati, come per quelli assoggettati alla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle disposizioni sul reddito familiare non comporta automaticamente la perdita di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico o connessi ad essa. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, le prestazioni economiche di malattia per i dipendenti ricoverati in luogo di cura.

Comunicazioni alle sedi e istruzioni successive

La circolare segnala che con un successivo provvedimento verranno rese note le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare per il 1993 ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Le Sedi sono invitate a comunicare immediatamente i nuovi importi ai datori di lavoro e alle altre categorie interessate.

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