Circolare numero 28 del 6-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’indennità di mansione per i centralinisti non vedenti, fissata in lire 7.290 lorde giornaliere, spetta dal 1° aprile 1992 anche ai dipendenti dell’Istituto assunti per collocamento obbligatorio. L’indennità è imponibile ai fini fiscali e assistenziali, è dovuta per le giornate di effettivo servizio e non compete durante le assenze, salvo ferie e malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sono inoltre disciplinati alcuni casi in cui continua a spettare, nonché la riduzione per il part-time e la maggiorazione per l’orario distribuito su cinque giorni.
Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti
Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti
La circolare disciplina l’indennità di mansione riconosciuta ai centralinisti non vedenti a seguito della ristrutturazione del precedente "premio industriale". Il documento chiarisce la misura dell’emolumento, la decorrenza, il regime fiscale e contributivo, nonché le principali regole di spettanza e le ipotesi di riduzione o maggiorazione.
Quadro normativo di riferimento
La materia si collega al decreto interministeriale 6 agosto 1992, adottato in attuazione dell’art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335. La circolare richiama inoltre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, parte prima, del 4 dicembre 1992, della circolare del Ministero del Tesoro n. 84 del 4 novembre 1992.
Misura dell’indennità e decorrenza
L’indennità di mansione è fissata in lire 7.290 lorde giornaliere. Essa spetta dal 1° aprile 1992 anche ai centralinisti non vedenti dell’Istituto in servizio per effetto del collocamento obbligatorio.
Natura dell’emolumento e trattamento fiscale
La circolare qualifica l’indennità come competenza accessoria corrisposta insieme alla retribuzione ordinaria. Di conseguenza, essa concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente e deve essere assoggettata alle ritenute assistenziali ed erariali.
Regole di spettanza giornaliera
L’indennità è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e non compete nei giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa. Restano esclusi da tale regola i giorni di ferie e quelli di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Ipotesi in cui l’indennità continua a spettare
La corresponsione è prevista anche in alcune fattispecie particolari, e precisamente quando il dipendente:
- frequenti corsi di formazione tenuti dall’Istituto;
- sia in permesso sindacale, entro il limite massimo di quattro giornate mensili;
- sia donatore di sangue, per la sola giornata della donazione;
- sia assente dall’ufficio perché convocato dall’amministrazione per esigenze di servizio.
Part-time e orario su cinque giornate
Per i lavoratori a part-time l’indennità giornaliera è ridotta al 50%, cioè a lire 3.645. Inoltre, quando l’orario settimanale è distribuito su cinque giornate lavorative, l’importo è maggiorato del 20%, fino a lire 8.748.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda la disciplina dell’indennità di mansione per i centralinisti non vedenti, conseguente alla ristrutturazione del precedente "premio industriale". Il riferimento normativo richiamato è il decreto interministeriale 6 agosto 1992, adottato in applicazione dell’art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, con richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare ministeriale n. 84 del 4 novembre 1992.
Misura dell’indennità e decorrenza
L’indennità di mansione è stabilita in lire 7.290 lorde giornaliere. Essa compete, con decorrenza dal 1° aprile 1992, anche ai centralinisti non vedenti dell’Istituto assunti in servizio per effetto del collocamento obbligatorio.
Natura retributiva e regime fiscale-contributivo
L’indennità è qualificata come competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria. Per tale ragione concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed è soggetta alle ritenute assistenziali ed erariali.
Condizioni di spettanza
L’indennità è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e non viene corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, con due eccezioni: ferie e malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Casi particolari di mantenimento del diritto
L’indennità spetta anche nei giorni in cui il dipendente: frequenti corsi di formazione organizzati dall’Istituto; sia in permesso sindacale, nei limiti massimi di quattro giornate mensili; sia donatore di sangue, limitatamente alla sola giornata della donazione; sia assente dall’ufficio perché convocato dall’amministrazione per esigenze di servizio.
Part-time e maggiorazione per settimana su cinque giorni
Per i dipendenti in regime di part-time la misura giornaliera dell’indennità è ridotta al 50%, pari a lire 3.645. Se l’orario settimanale è distribuito su cinque giornate lavorative, l’indennità è maggiorata del 20%, pari a lire 8.748.
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