Circolare numero 27 del 6-2-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione ai medici dipendenti INPS delle innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991, in coerenza con l'art. 13 della legge n. 222/1984 e con i chiarimenti del Ministero della Sanità. Viene ribadito il principio dell'unicità del rapporto di lavoro, con estensione delle incompatibilità anche ai rapporti convenzionali e ad altri incarichi previsti dalla normativa vigente, nonché la necessità di opzione formale nei casi di incompatibilità. Per i medici a tempo definito in servizio al 31 dicembre 1992 è previsto, su richiesta, il passaggio a tempo pieno dal 1 gennaio 1993. La circolare disciplina inoltre la possibilità di svolgere attività libero-professionale fuori dall'orario di lavoro, solo presso strutture non convenzionate con INPS o SSN e comunque senza conflitto di interessi o pregiudizi per l'Istituto.
Applicazione al personale medico INPS dell'unicità del rapporto di lavoro, delle incompatibilità e della libera professione
Applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 ai medici INPS
La circolare fornisce le prime direttive operative per l'applicazione, ai medici dipendenti dell'INPS, delle innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. L'intervento si coordina con l'art. 13 della legge n. 222/1984 e con i chiarimenti resi dal Ministero della Sanità, sulla base del parere del Consiglio di Stato, per assicurare un'applicazione uniforme nell'ambito della sanità e dell'Istituto.
Unicità del rapporto di lavoro e incompatibilità
La disposizione è letta come fondata sul principio dell'unicità del rapporto di lavoro. Tale principio vale anche per i medici dipendenti INPS, nel senso che il rapporto di impiego con l'Istituto, ricondotto a unicità, non è compatibile con altri rapporti di natura convenzionale con il medesimo ente, analogamente a quanto previsto per il Servizio sanitario nazionale.
Da questa impostazione discende un ampliamento delle incompatibilità già contemplate dall'art. 27 del D.P.R. 761/1979. In particolare, il rapporto unico è incompatibile:
- con i rapporti convenzionali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978;
- con altri rapporti previsti dalla normativa vigente, tra cui i rapporti di consulenza di cui all'art. 35, comma 2, lettera c), del D.P.R. 761/1979;
- con i rapporti di cui agli artt. 84, 85 e 86 del D.P.R. 270/1989.
Opzione del personale in situazione di incompatibilità
Il personale medico che si trovi in una situazione di incompatibilità deve esercitare una formale opzione tra i rapporti incompatibili. Se la scelta cade sul rapporto con l'Istituto, deve essere sottoscritta l'apposita dichiarazione secondo il fac-simile allegato alla circolare.
Per i medici con rapporto di lavoro a tempo definito in servizio al 31 dicembre 1992, qualora venga mantenuta la relazione di impiego con l'Istituto e sia presentata espressa richiesta, è garantito il passaggio a rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Termini e modalità di trasmissione dell'opzione
L'opzione deve essere comunicata entro 15 giorni dalla data di notifica della circolare. La comunicazione va indirizzata al Direttore della struttura di appartenenza e, per la Sede Centrale, al competente Coordinatore dell'Area sanitaria di appartenenza. Gli uffici destinatari devono trasmettere con immediatezza le opzioni alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Attività libero-professionale dei medici
La seconda parte della normativa riguarda la facoltà di esercitare attività libero-professionale nell'ambito del rapporto unico di impiego. Per il personale medico del S.S.N. tale attività può essere svolta all'interno delle strutture sanitarie oppure all'esterno, purché non in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Per i medici dell'Istituto, cui la disciplina si estende in virtù dell'art. 13 della legge n. 222/1984 e dell'art. 64 del vigente R.O.P., l'attività libero-professionale può essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, a condizione che le strutture private interessate non siano convenzionate né con l'Istituto né con il S.S.N.
Il Ministero della Sanità, in linea con il Consiglio di Stato, ha precisato che il divieto di esercizio in strutture private convenzionate opera in modo oggettivo, senza rilievo per:
- la natura del rapporto diretto medico-paziente;
- la circostanza che l'attività sia svolta in una disciplina diversa da quella di servizio.
Limiti ulteriori e attività intra moenia
La circolare aggiunge che l'attività libero-professionale non deve comunque porsi in conflitto di interessi con l'Istituto e non può determinare gravi e comprovati pregiudizi per l'Istituto medesimo.
La possibilità di svolgere attività libero-professionale all'interno delle strutture potrà essere esaminata in futuro mediante l'adozione, con i necessari adattamenti, di istituti analoghi a quelli già praticati nel Servizio sanitario nazionale, vale a dire in regime di attività intra moenia.
Adempimenti finali e allegato
La Direzione della struttura di appartenenza, e per la Sede Centrale il Coordinatore generale dell'Area sanitaria competente, deve notificare immediatamente la circolare a ciascun medico del ruolo sanitario. Ciascun destinatario deve firmare un esemplare per presa visione.
Alla circolare è allegato un fac-simile di dichiarazione che il medico deve compilare e sottoscrivere in relazione all'opzione e alla disciplina dell'esercizio della libera professione.
Punti principali
Unicità del rapporto di lavoro
La norma è interpretata come applicabile anche ai medici dipendenti INPS, riconducendo il rapporto di impiego a unicità, in analogia con quanto avviene nel Servizio sanitario nazionale. Ne deriva l'incompatibilità con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con lo stesso Istituto.
Ampliamento delle incompatibilità
Le incompatibilità risultano estese oltre quelle già previste dall'art. 27 del D.P.R. 761/1979. Il rapporto unico è incompatibile non solo con i rapporti convenzionali ex art. 48 della legge n. 833/1978, ma anche con altri rapporti previsti dalla normativa vigente, come consulenze ex art. 35, comma 2, lett. c) del D.P.R. 761/1979 e incarichi di cui agli artt. 84, 85 e 86 del D.P.R. 270/1989.
Opzione tra i rapporti e passaggio a tempo pieno
Il personale medico in situazione di incompatibilità deve esercitare una formale opzione tra i rapporti. Se sceglie di restare con l'Istituto, deve sottoscrivere la dichiarazione allegata. Per i medici a tempo definito in servizio al 31 dicembre 1992, qualora lo richiedano e optino per il mantenimento del rapporto con l'Istituto, è garantito il passaggio a tempo pieno dal 1 gennaio 1993.
Termini e modalità di comunicazione
L'opzione deve essere comunicata entro 15 giorni dalla notifica della circolare al Direttore della struttura di appartenenza o, per la Sede Centrale, al competente coordinatore dell'Area sanitaria, che trasmetterà immediatamente gli atti alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Attività libero-professionale
La circolare ammette l'esercizio di attività libero-professionale fuori dall'orario di lavoro, estendendo ai medici INPS quanto previsto per il personale del S.S.N. La facoltà è esercitabile solo se le strutture private in cui operano non sono convenzionate né con l'Istituto né con il S.S.N.; il divieto opera in modo oggettivo, a prescindere dal rapporto diretto con il paziente o dalla disciplina in cui l'attività è svolta.
Limiti ulteriori e attività intramoenia
L'attività libero-professionale non deve comunque creare conflitti di interesse con l'Istituto né determinare gravi e comprovati pregiudizi per lo stesso. La possibilità di svolgerla all'interno delle strutture potrà essere valutata mediante l'adozione di istituti analoghi a quelli del Servizio sanitario nazionale, cioè in forma intra moenia.
Adempimenti interni e allegato
La circolare dispone la notifica immediata a ciascun medico del ruolo sanitario, con firma per presa visione. È allegato un fac-simile di dichiarazione per l'opzione e l'accettazione delle disposizioni richiamate.
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