Ordinanza n. 5227/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento prot. 12790/2023 del 10/05/2023, notificato in pari data, con il quale il Comune di Procida ha comunicato il diniego definitivo all'istanza di concessione demaniale proposta dal ricorrente con prot. 14354 del 17/08/2020; - del provvedimento prot. 11474/2023 del 27/04/2023 “preavviso di diniego”; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale; e per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c), cpa, a provvedere sulla istanza di concessione demaniale marittima conformandosi a quanto disposto dal Tar Campania Napoli con sentenza n. 8045/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di un'istanza di concessione demaniale marittima, preceduto da preavviso di diniego
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo con cui il Comune di Procida ha respinto un'istanza di concessione demaniale marittima, nonché il relativo preavviso di diniego, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza conformandosi a una precedente sentenza del TAR Campania. Nel corso del giudizio il Tribunale aveva disposto l'acquisizione di una relazione documentata sullo stato del monitoraggio della risorsa ambientale, già richiamato dall'amministrazione quale elemento rilevante ai fini del diniego, nonché sull'eventuale procedimento per la redazione di un piano di ormeggi in coordinamento con l'ente gestore dell'area marina protetta. Il Comune non ha adempiuto all'ordine istruttorio nel termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire nuovamente i chiarimenti già richiesti. Ha incaricato il Segretario generale del Comune di Procida di predisporre e trasmettere la relazione documentata sul monitoraggio della risorsa ambientale e sull'eventuale procedimento relativo al piano di ormeggi, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Il Tribunale ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, sottolineando che l'amministrazione, quale autorità pubblica chiamata a collaborare all'accertamento dei fatti, ha il dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza del 25 febbraio 2027. L'ordinanza non definisce la domanda di annullamento né quella di condanna.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
il Tribunale può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
L'inottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice quale elemento probatorio; l'amministrazione deve collaborare all'accertamento dei fatti adempiendo agli incombenti istruttori disposti in ragione della sua qualità di autorità pubblica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente ha richiamato tale disposizione per chiedere la condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza di concessione conformandosi alla precedente sentenza; la domanda non è stata decisa con l'ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio del giudice amministrativo ha un dovere giuridico di collaborazione all'accertamento dei fatti e non può omettere l'adempimento limitandosi alle proprie scelte difensive processuali.
- L'inadempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutato dal giudice amministrativo come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- Quando i chiarimenti istruttori sono necessari per decidere la controversia, il giudice amministrativo può rinnovare l'ordine istruttorio, individuando uno specifico funzionario dell'amministrazione quale responsabile dell'acquisizione e assegnando un nuovo termine.
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